In caso di controlli congiunti di Consob e Banca d’Italia, «deve presumersi, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente». Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28100 del 2025, accogliendo con rinvio il ricorso di Bankitalia contro la sentenza con cui la Corte d’appello...

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