Penale

Presunzione d’innocenza, dalle Procure le prime indicazioni

Da poche ore in vigore il decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza è ormai sottoposto ai primi test di efficacia nelle procure. E gli uffici giudiziari stanno iniziando ad attrezzarsi per fronteggiare un cambiamento che, adeguando il nostro ordinamento interno alla direttiva europea, sarà comunque significativo sulla comunicazione degli atti d’indagine e giudiziari

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di Giovanni Negri

Da poche ore in vigore il decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza è ormai sottoposto ai primi test di efficacia nelle procure. E gli uffici giudiziari stanno iniziando ad attrezzarsi per fronteggiare un cambiamento che, adeguando il nostro ordinamento interno alla direttiva europea, sarà comunque significativo sulla comunicazione degli atti d’indagine e giudiziari.

Vanno in questa direzione la direttiva del Procuratore di Perugia Raffaele Cantone e la circolare di quello di Bologna, Giuseppe Amato. Entrambe provano, innanzitutto, a riempire di contenuti le due condizioni che legittimano il procuratore a fornire informazioni sui procedimenti penali, la necessità per la prosecuzione delle indagini e le ragioni di interesse pubblico. Dove, per Cantone le prime, possono essere individuate in rari, ma importanti, casi come la necessità di stimolare la collaborazione dell’opinione pubblica, oppure quella di richiamare l’attenzione dei cittadini su situazioni in grado di compromettere la pubblica incolumità. Mentre le ragioni di interesse pubblico possono coinvolgere le indagini di maggiore rilievo con notizie, sempre rese dal procuratore, sull’esecuzione di provvedimenti cautelari, sia personali sia reali, oppure lo svolgimento di atti d’indagine per i quali è caduto il vincolo del segreto.

Cantone mette nero su bianco poi di essere consapevole che criteri così rigorosi rischiano di limitare il diritto dei giornalisti all’accesso alle notizie e di, paradossalmente, incentivare il “mercato” della loro ricerca attraverso canali non ufficiali; preannuncia così un futuro provvedimento per regolamentare l’accesso agli atti d’indagine non più coperti da segreto.

Per Amato, in termini generali, la scelta di concentrare i rapporti con la stampa nel procuratore o nel delegato è opportuna, perché consente una trattazione unitaria della materia, assicura una conoscenza diretta dei mezzi di informazione, contribuisce a realizzare un confronto equilibrato dei diversi interessi in gioco (soddisfazione del diritto di cronaca, esigenze di rispetto della privacy, dei dati sensibili, del segreto investigativo). A venire valorizzato è poi il rapporto fiduciario tra il capo della procura e i suoi sostituti, come pure quello con la polizia giudiziaria.

Amato ricorda poi che la diffusione di particolari informativi, come le generalità degli indagati e il contesto del fatto, come pure le immagini degli indagati o dell’episodio investigato, può essere consentita se permettono lo sviluppo dell’indagine penale, precisando sempre che «si tratta di contesto investigativo provvisorio sul quale, quindi, non può fondarsi il giudizio di colpevolezza dell’interessato». L’interesse pubblico si può poi individuare nella particolare gravità del fatto investigato o nell’esigenza di evitare equivoci o fraintendimenti informativi. Un’attenzione particolare andrà poi comunque dedicata alla tutela della riservatezza dei soggetti diversi dall’indagato, in primo luogo le vittime del reato.

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