Società

Il patto parasociale tra soci di una Spa configura un contratto a favore di terzo solo a determinate condizioni

di Emanuele Stabile

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Tratto da Top24 e Smart24

"Affinché … si produca l'effetto di vincolare gli autori [del patto parasociale, nds] anche nei confronti del soggetto da nominare, occorre dunque che sia stato inserito nell'accordo contrattuale fra i soci un ulteriore contenuto negoziale specifico, costituito dalla inequivoca volontà di attribuzione diretta al terzo di un diritto soggettivo perfetto, relativo alla manifestazione di voto in suo favore nell'assemblea deputata alla nomina nella carica (accordo che resta pur sempre, ovviamente, privo di effetti per la società), diritto fondato sullo stesso patto tra i soci e da essi voluto come non revocabile". Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36092 del 23 novembre 2021

Il 13 dicembre 2007 i Sig.ri G.G., S.T., M. e F. e G.M.T., quali soci delle C. Spa e C. Spa, concludevano un patto parasociale, segnatamente un sindacato di voto. Il 12 novembre 2008, durante una riunione dei soci pattisti, essi discutevano della possibilità di nominare il Sig. B.R. quale amministratore di entrambi i suddetti enti per il triennio 2009-2011 e 2012-2014 e del suo compenso. L'accordo si perfezionava nella riunione degli aderenti al patto dell'11 febbraio 2009 a cui seguiva l'elezione...