Amministrativo

Il magistrato ha diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare a suo carico, anche se archiviato

Sussiste l'interesse del dipendente a conoscere gli atti amministrativi su cui la richiesta disciplinare è fondata, allo scopo di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti e di regolare la propria condotta

di Pietro Alessio Palumbo

Il magistrato ha diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare a suo carico, anche se è stato archiviato. La vicenda affrontata dal Tar Toscana con la sentenza 463/2023 riguarda il caso di un Consigliere della Corte dei Corti in servizio presso una Sezione regionale di controllo che aveva chiesto di acquisire la documentazione allegata a un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione, nella parte in cui comprendeva la segnalazione del Presidente della sezione della Sezione Regionale di Controllo per episodi (poi risultati infondati) avvenuti nello svolgimento dell'attività lavorativa del magistrato presso la sede di servizio.
Il Procuratore Generale aveva respinto la richiesta rilevando, da un lato, che la fase degli accertamenti preliminari non era parte del procedimento disciplinare e che peraltro "appariva dubbio" che nella vicenda potesse applicarsi la normativa sull'accesso documentale; e, dall'altro, che comunque la richiesta non era sufficientemente motivata circa l'interesse all'ostensione.
Il magistrato si era quindi rivolto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a sua volta, aveva respinto l'istanza.

Ma poi, investito della questione il Tar di Firenze ha condannato l'Amministrazione resistente a consentire al magistrato l'esibizione dei documenti richiesti. E, ciò, a prescindere dal fatto che essi fossero stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna.
Il giudice amministrativo fiorentino ha innanzitutto acclarato la propria competenza e non quella del Tar del Lazio con sede in Roma. Il codice del processo amministrativo prevede che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. Nel caso di specie, pur essendo indubitabile che gli atti di cui si chiedeva l'ostensione fossero relativi a una fase antecedente all'instaurazione del procedimento disciplinare, era altrettanto evidente come la documentazione di cui si trattava incidesse comunque sulla fase di svolgimento del rapporto di lavoro presso la sede (la Sezione Regionale di Controllo) nell'ambito della quale era in servizio il magistrato. Il criterio è quello generalmente accolto dal codice del processo civile in tema di rapporti di lavoro ed è posto a favore del lavoratore, per consentirgli una più efficace e immediata tutela della propria posizione giuridica. Nella vicenda è, quindi, da ritenersi irrilevante la circostanza che il provvedimento di diniego dell'accesso fosse stato adottato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, organo dello Stato con sede a Roma. Si trattava di un atto comunque proveniente dal medesimo Organo di rilievo costituzionale, appunto la Corte dei Conti, presso cui il magistrato prestava servizio.
Anche l'impugnazione dell'atto di diniego della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi non è sufficiente a superare il criterio della sede di servizio. Detta commissione non costituisce l'Amministrazione resistente in senso proprio, quanto piuttosto l'organismo preposto alla conclusione dei rimedi amministrativi relativi al procedimento sull'accesso agli atti.
Per altro verso secondo il giudice toscano è del tutto ininfluente che il procedimento disciplinare sia stato archiviato, poiché va affermata l'ammissibilità dell'accesso anche ai documenti rappresentativi di attività interna dell'amministrazione. Nella vicenda era evidente l'interesse all'accesso del ricorrente ad acquisire tutti i documenti che attenevano allo svolgimento della sua funzione e, ciò, a prescindere dagli esiti del procedimento disciplinare. La disciplina sui diritti dei partecipanti al procedimento prevede diversamente, e indipendentemente dal diritto di accesso documentale il cd. diritto di accesso endoprocedimentale.

In altre parole deve ritenersi sussistente il diritto dell'interessato di ottenere dall'amministrazione copia anche degli atti interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; tra i quali rientrano certamente gli atti dei procedimenti non ancora conclusi. E sussiste l'interesse ad acquisire gli atti relativi a un procedimento
disciplinare anche laddove il procedimento disciplinare al cui avvio il corredo documentale era funzionale non risulti essere stato avviato, poiché sussiste l'interesse del dipendente a conoscere gli atti amministrativi su cui la richiesta disciplinare è fondata, allo scopo di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti e di regolare la propria condotta senza che la divulgazione resti preclusa da esigenze di tutela della riservatezza. Pertanto, l'accesso deve essere consentito relativamente a tutti gli atti, anche a quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare: tutti i relativi atti sono soggetti al principio inderogabile della trasparenza che connota tutta l'attività della Pubblica amministrazione. Ciò in quanto anche dalla loro lettura possono evincersi le ragioni che hanno orientato l'agire dell'Amministrazione stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©