Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 15 e il 19 maggio 2023
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello si pronunciano in tema di obbligo vaccinale, responsabilità della scuola peri danni riportati da un alunno, distanze nelle costruzioni, revisione delle tabelle millesimali, contratti della P.A..
Da parte loro i Tribunali sono chiamati ad affrontare i temi della tutela del marchio, dei permessi dal lavoro, del comportamento delle parti di un contratto in pendenza di una condizione sospensiva, delle operazioni di cartolarizzazione e, infine, della responsabilità nelle società di persone.
SANITA' E BIOETICA
Obbligo vaccinale – Imposizione - Giustificazione.
(Costituzione, articoli 2 e 32; Dl 44/2021)
Afferma in sentenza la sezione lavoro della Corte d'Appello di Brescia che l'imposizione di un obbligo vaccinale, o di un trattamento sanitario, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. in presenza dei seguenti presupposti: 1) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; 2) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; 3) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato.
Nell'ambito del contemperamento degli interessi contrapposti del singolo e della collettività, inoltre, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost., che rappresenta la base della convivenza sociale in forza del quale ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico.
Ne consegue, in termini generali, che il Legislatore che impone un obbligo vaccinale, dovendo compiere un contemperamento tra interesse individuale e interesse collettivo, deve necessariamente effettuare una scelta che avviene nell'esercizio della sua discrezionalità politica e che è sindacabile dall'Autorità Giudiziaria solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo.
In particolare, la Corte richiama e avalla l'orientamento secondo cui la scelta del Legislatore (D.L. n. 44/2021 s.m.i.) di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (ciò rilevando nel caso oggetto del suo intervento), nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia stata del tutto ragionevole e proporzionata.
Tribunale Milano, sezione XV spec. in materia di impresa, 17 maggio 2023 n. 3976