Civile

Ordine degli ingegneri, se viene eletto un incandidabile il risultato elettorare complessivo resta valido

Il divieto è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il solo professionista che si trovi in detta situazione

di Mario Finocchiaro

In tema di elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, desumibile dal combinato disposto degli articoli 2, comma 4-septies, del decreto legge n. 225 del 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, e 2, comma 4, del Dpr n. 169 del 2005, la sua elezione, benché invalida fin dall'origine, non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale, né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, tenuto conto della natura sostanzialmente corporativa della competizione elettorale. Pertanto, l'assunto secondo cui l'elezione di quel professionista è tamquam non esset deve intendersi come giustificativo della possibilità soltanto di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi . Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla Sezione I della Cassazione con l' ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2729.

I precedenti
Sostanzialmente conforme, in tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri, l'ineleggibilità di uno dei candidati per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 septies, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del Dpr n. 169 del 2005, non costituisce ipotesi che invalida il risultato complessivo della tornata elettorale né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, in quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il solo professionista che si trovi in detta situazione, sicché la violazione del divieto determina soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, Cassazione, 10 dicembre 2021, n. 39375.

La sostituzione con il primo dei non eletti
Nella stessa ottica, sempre con riguardo ad elezione al consiglio dell'Ordine degli ingegneri, nel senso che nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, Cassazione, sentenza 4 settembre 2019, n. 22090.

Ordine degli avvocati
Analogamente, nel senso che la sola nullità originaria della candidatura del soggetto non candidabile e del voto dato allo stesso, con conseguente invalidità originaria della sua elezione, non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili, Cassazione, sez. un., sentenza 24 novembre 2011, n. 24812, in motivazione, resa con riguardo alla elezione del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna.

I tre mandati consecutivi
Sempre in margine all'obbligo di rispettare, in tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, i tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del Dpr n. 169 del 2005, si è precisato:
- tale obbligo impone di tener conto anche di quelli derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati, atteso che, in virtù dei principi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale, seguito da una gestione commissariale, non travolge l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione, Cassazione, sentenza 10 dicembre 2021, n. 39375, resa - come la pronunzia ora in rassegna - in tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri;
- in tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, la modifica dell'elettorato passivo introdotta dall'articolo 2, comma 4-septies, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, che ha previsto la possibilità di un terzo mandato consecutivo, attiene alle condizioni di eleggibilità dei consiglieri già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, Cassazione, sentenza 4 settembre 2019, n. 22090. che ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che aveva dichiarato i ricorrenti decaduti ex tunc dalla carica di componenti del Consiglio dell'ordine per il quadriennio 2017-2021, in quanto, avendola ricoperta per tre mandati consecutivi, erano ancora in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011;
- l'art. 2 comma 4 septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nello stabilire che l'articolo 2, comma 4, del Dpr 8 luglio 2005, n. 169 - secondo il quale i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive - si applica, per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento. Ne deriva che occorre fare riferimento al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che, consentendo la norma, in via eccezionale, la possibilità dei tre mandati in consecuzione, non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun singolo consigliere sia rimasto in carica in quanto la durata della consiliatura è prefissata per legge, Cassazione, sentenze 12 aprile 2019, n. 10347 e 24 settembre 2014, n. 20138;

Incadidabilità e ineleggibilità
Per utili riferimenti cfr., altresì, ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna:
- sulla contrapposizione tra incadidabilità ed ineleggibilità, Cassazione, sez. un., sentenza 4 dicembre 2020, n. 27769, in motivazione (e che ha ritenuto, tra l'altro, che in tema di elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine, ove sia stata rigettata dal Consiglio nazionale forense la domanda del primo non eletto avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili e la conseguente declaratoria del diritto del reclamante a subentrare nella carica, la mancata notifica del ricorso per cassazione agli altri componenti eletti, intervenuti in primo grado, non determina violazione del principio del litisconsorzio necessario e non impone di integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'ineleggibilità individuale comporta la sola invalidità originaria dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, sicché la loro chiamata in causa si tradurrebbe in un'attività ininfluente sull'esito del giudizio, in mancanza, in concreto, della necessità di garantirne la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa);

La definizione di mandato
- nel senso che tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato - anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 - deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, Cassazione, sez. un., sentenza 26 marzo 2021, n 8566;

Mandati svolti parzialmente
- per il rilievo che in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017, Cassazione, sez, un., sentenze 19 dicembre 2018, n. 32781, in Foro italiano, 2019, I, c. 480, con nota di Carbone L., Elezioni dei componenti dei consigli degli ordini forensi: terzo mandato? No, grazie; e in Judicium, 2019, con nota di Montaldo F., Elezioni forensi: la portata del divieto di terza elezione consecutiva come Consigliere dell'Ordine degli avvocati; 6 aprile 2022, n. 11169;
- per la precisazione che non sono fondate sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, legge 12 luglio 2017 n. 113, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sia la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 quinquies decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, inserito dalla l. di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede, con norma di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge. n. 247 del 2012, che ha stabilito tale divieto, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost , Corte cost. 10 luglio 2019, n. 173, in Guida al diritto, 2019, fasc. 39, p., 15, con nota di Sacchettini E., Norma che non regola fatti legati al passato ma decide per il futuro. 2Ai giudici ordinari il potere di rettificare i risultati elettorali;
- per l'affermazione che in tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 9, comma 9 decreto legislativo n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 legge n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato (principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 Cpc), Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38333.

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