Civile

Il titolare del fondo dominante può affermare la servitù di passaggio con il minor peso possibile

Le eventuali pretese in punto di estensione ed esercizio della servitù devono essere finalizzate a soddisfare i bisogni del fondo dominante, ma con il minor aggravio per il fondo servente

di Fortunato Costantino

Adito in materia di azione confessoria servitutisex articolo 1079 del Codice civile finalizzata, in primis, ad accertare la ricorrenza degli impedimenti o delle turbative atte a diminuire o comunque rendere più incomodo (come nel caso deciso) l’esercizio pacifico di una servitù di passaggio, nonché, una volta verificata la sussistenza della lamentata situazione di fatto, provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, il Tribunale di Asti osserva, preliminarmente, quanto agli incombenti probatori di parte attrice, come sulla stessa gravi l’onere di provare l’esistenza del diritto di servitù, presumendosi la libertà del fondo - che si pretende servente - da pesi e oneri. Questo il punto messo in evidenza dalla sentenza n. 589/2025.

Il perimetro della servitù

L’estensione e le modalità di esercizio della servitù, come quella di passaggio che in particolare occupa il Tribunale piemontese, devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’utilitas legittimante la costituzione della servitù; solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 del Codice civile.

Altresì osserva l’adito Tribunale come, indipendentemente dal fatto che la disciplina sulla modalità di esercizio della servitù di passaggio trovi il suo punto di riferimento in un titolo o nel possesso del suo titolare, il proprietario del fondo dominante nell’esercizio del diritto de quo deve attenersi al principio del “minimo mezzo” ex articolo 1065 del Codice civile, per cui le eventuali pretese dello stesso in punto di estensione ed esercizio della servitù devono essere finalizzate a soddisfare i bisogni del fondo dominante, ma con il minor aggravio per il fondo servente.

A sua volta, l’articolo 1067, comma secondo, del Cc fa gravare sul proprietario del fondo servente l’obbligo di non diminuire l’esercizio della servitù e di non renderlo più incomodo.

Sul punto si evidenzia in sentenza come non possono ritenersi compresi in tale divieto quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l’esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l’esistenza della servitù non può elidere.

La chiusura dell’accesso al fondo servente

In tale contesto l’allocazione di un cancello costituisce un’ipotesi di chiusura del fondo servente, che rientra de iure condito nelle facoltà del relativo proprietario ex articolo 841 del Codice civile.

Gravando, però, sul fondo servente una servitù di passaggio (pedonale e/o carraio), il relativo proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso per consentire al titolare il relativo esercizio: il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall’articolo 1064, secondo comma, del Codice civile, nel senso di garantire a quest’ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base a un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi.

Il divieto ex articolo 1067, secondo comma, del Codice civile di compiere tutte quelle innovazioni, che diminuiscano o rendano incomodo l’esercizio della servitù di passaggio, non sta nell’innovazione in sé, ma nell’incidenza di essa rispetto al modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, la frequenza del passaggio, la caratteristica dei luoghi, le particolari esigenze del transito ed ogni altra precedente condizione di esercizio.

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