Civile

Banche: BPM e BPER ammonite dal Garante privacy sui dati antiriciclaggio dei clienti

Per il Collegio presieduto da Pasquale Stanzione il diritto all'accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico

di Francesco Machina Grifeo

Le banche non posso rifiutare un prestito oppure chiedere la restituzione della carta di credito ai propri clienti adducendo di essere venute a conoscenza di informazioni negative relative a un rischio "riciclaggio" senza però comunicarle, sempre che si tratti di informazioni pubbliche come, per esempio, una sentenza oppure articoli di giornale. Lo ha stabilito il Garante privacy con il provvedimento del 13 aprile scorso, reso noto oggi, con il quale ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati e ammonito Banco BPM e BPER Banca.

Per il Collegio presieduto da Pasquale Stanzione il diritto all'accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio. L'Autorità, al termine dell'attività istruttoria relativa ai due reclami presentati nei confronti degli istituti di credito dal cliente che non riusciva ad avere accesso ai propri dati personali, ha così dichiarato non corretto il comportamento delle banche.

Alle istanze avanzate dall'interessato, infatti, entrambe le banche si erano limitate a fornire i dati anagrafici e bancari, omettendo ulteriori informazioni. A seguito dell'attività istruttoria è emerso che gli istituti di credito avevano ritenuto, in base alla normativa antiriciclaggio, di non fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa. Le notizie riguardavano un'indagine nei confronti del cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.

L'Autorità ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per l'applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell'interessato delle predette informazioni, non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio.

Le notizie di stampa, infatti, erano liberamente accessibili a chiunque online, così come la sentenza della Cassazione.

Il Garante ha pertanto ammonito entrambe le banche per non aver fornito tempestivo e completo riscontro all'istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente.

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