Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 20 e il 24 giugno 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) regolamento di competenza e rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa; (ii) spese processuali, giudizio di appello e potere di compensazione da parte del giudice; (iii) integrazione "ex officio" delle prove testimoniali e sindacato giudiziario; (iv) spese processuali, risarcimento per lite temeraria ed istanza di parte; (v) rimessione in termini e presupposti di operatività; (vi) prova testimoniale ed incapacità a testimoniare; (vii) sentenza e vizio di omessa pronuncia; (viii) impugnazioni, giudizio di cassazione e deduzione del vizio di omessa pronuncia.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
COMPETENZA – Cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 giugno 2022 n. 20266 – Presidente Genovese; Relatore Terrusi
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Deduzione di omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione – Condizioni – Proposizione al giudice del merito di domanda o eccezione autonomamente apprezzabili – Necessità – Principio di autosufficienza del ricorso – Onere di indicazione dell'atto di proposizione della domanda o dell'eccezione – Necessità. (Cpc, articoli 112 e 360)
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che, in conformità al principio di autosufficienza, erano stati ritualmente riportati i riferimenti salienti dai quali evincere che effettivamente la domanda era stata spiegata in primo grado e riproposta in sede di gravame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo, nella circostanza, la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta verso un Condominio, evocato in giudizio affinché fosse condannato al risarcimento dei danni provocati dallo stato dei frontalini e del ballatoio del balcone dell'appartamento oggetto di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1525; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 2021, n. 25338; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2013, n. 5344; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 luglio 2005, n. 15781).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 giugno 2022 n. 20429 – Presidente Bertuzzi; Relatore Trapuzzano