Giustizia

Equo compenso: via libera unanime in Commissione al testo base della legge

Per gli avvocati il riferimento è al Dm Giustizia emanato ogni due anni secondo quanto prevede la legge professionale

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di Francesco Machina Grifeo

C’è un primo via libera unanime da parte delle forze politiche, in Commissione giustizia della Camera, a un testo base sull’equo compenso dei professionisti. Lo scorso 29 giugno infatti si è trovato l’accordo per assumere come condivisa la proposta di legge “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, numerata AC 3179 , e presentata il 25 giugno scorso a firma Meloni, Morrone, Mandelli. La proposta sostituisce dunque le cinque precedenti Pdl sullo stesso tema (AC 301 Meloni, AC 1979 Mandelli, AC 2192 Morrone, AC 2741 Bitonci e AC 3058 Di Sarno). Ferma restando la possibilità di proporre emendamenti.

L’intento della proposta, si legge nella Relazione di accompagnamento, è quello di tutelare il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano, concretizzando così il principio già sancito dall’articolo 2233 del codice civile, secondo il quale «la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».

Una tutela che oggi sarebbe “del tutto assente”, si legge, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l’inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria, neanche sotto il profilo dell’articolo 36 della Costituzione”.

Lo scopo quindi è quello di dare “un’effettiva tutela contrattuale al professionista, tenendo in ogni caso in considerazione anche il diritto del cittadino consumatore di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di compenso previsti dai parametri ministeriali”. La norma tende dunque a ristabilire un “necessario riequilibrio, impedendo situazioni che si possono definire di prevaricazione e di abuso della posizione dominante da parte del committente o cliente verso il professionista”.

Dieci articoli in tutto -  I primi due articoli sono volti a definire l’equo compenso e a individuare l’ambito di applicazione della disciplina.

In particolare, all’articolo 1 si legge: “Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31dicembre 2012, n. 247; b) per i professionisti di cui all’arti-colo 1 della legge 22 maggio 2017, n.81,anche iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’arti-colo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012,n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

L’articolo 3 aggiunge una serie di commi all’articolo 2233 del codice civile. Con essi sono sanzionate di nullità le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato, e cioè inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per la professione forense.

 Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore potrà essere impugnato esclusivamente dal professionista, al fine di farne valere la nullità e di chiedere la rideterminazione del compenso, l’eventuale parere di conformità sarà espresso dagli ordini di appartenenza. Si prevede altresì la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese o che – comunque – attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati.
Con ulteriori norme poi sono tipizzate le clausole vessatorie e ne è prevista la nullità a fronte del mantenimento della validità del contratto. 

L’articolo 4 regola le statuizioni del giudice in materia di equo compenso e di clausole vessatorie, nonché reca disposizioni sugli accordi tra i professionisti e le imprese e sui termini di prescrizione del diritto al pagamento degli onorari.

L’articolo 5 prevede per il professionista la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio possa acquistare l’efficacia di titolo esecutivo.

L’articolo 6 stabilisce che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’ordine o al collegio professionale. In questo modo si evita la possibilità che il professionista sia soggetto all’azione di responsabilità all’infinito.

L’articolo 7 prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

L’articolo 8 prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il ministero della Giustizia e ne individua i componenti e i compiti.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

 

 

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