Civile

Abbandonare il cantiere legittima risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento

Sono fatte salve dalla risoluzione del contratto le spese per le opere effettivamente realizzate dall’appaltatore che è però tenuto restituire le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto al valore dei lavori eseguiti

di Fulvio Pironti

L’abbandono del cantiere, le ingiustificate interruzioni dell’esecuzione e il mancato completamento delle opere costituiscono grave inadempimento dell’appaltatore, idoneo a giustificare la risoluzione ex articolo 1453 del Codice civile e la restituzione delle somme incassate in eccedenza rispetto al valore dei lavori effettivamente eseguiti. Lo precisa il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10392 pubblicata il 12 novembre 2025.

Il caso

Il decidente partenopeo ha accolto la domanda del committente diretta...