Abbandonare il cantiere legittima risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento
Sono fatte salve dalla risoluzione del contratto le spese per le opere effettivamente realizzate dall’appaltatore che è però tenuto restituire le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto al valore dei lavori eseguiti
L’abbandono del cantiere, le ingiustificate interruzioni dell’esecuzione e il mancato completamento delle opere costituiscono grave inadempimento dell’appaltatore, idoneo a giustificare la risoluzione ex articolo 1453 del Codice civile e la restituzione delle somme incassate in eccedenza rispetto al valore dei lavori effettivamente eseguiti. Lo precisa il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10392 pubblicata il 12 novembre 2025.
Il caso
Il decidente partenopeo ha accolto la domanda del committente diretta...




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