Abbreviato, anche se già indagato valide le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti
La Cassazione, sentenza n. 32019 depositata oggi, ha chiarito che l’inutilizzabilità riguarda solo violazioni di regole di rango costituzionale o sovranazionale
Nel giudizio abbreviato, non sono rilevabili le inutilizzabilità derivanti da violazioni delle regole di acquisizione della prova, salvo che si tratti di divieti probatori espressivi di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. Ne consegue che sono utilizzabili, anche contra alios, le dichiarazioni rese da persona sentita come informata sui fatti, benché già gravata da indizi di reità e dunque da assumere quale indagato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32019 depositata oggi, respingendo il ricorso dell’imputato condannato per false dichiarazioni fiscali, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di far figurare elementi passivi fittizi.
Secondo il ricorrente le dichiarazioni di uno dei due accusatori, e coimputato, sarebbero inutilizzabili perché rese alla Guardia di Finanza senza le garanzie previste per l’interrogatorio dell’indagato, sebbene fossero già emersi elementi indizianti a suo carico. Esse sarebbero dunque affette da inutilizzabilità patologica, perché la violazione dell’art. 63, co. 2, Cpp dà luogo a una inutilizzabilità assoluta, integrante la violazione di un divieto probatorio, come tale rilevante anche nel giudizio abbreviato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Per la Terza sezione penale, tuttavia, una simile affermazione non si confronta con il comma 6-bis dell’art. 438 Cpp (aggiunto dall’art. 1, co. 43, L. n. 103/2017), che dispone: «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio…». Il tema allora attiene alla individuazione della categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”.
Secondo i giudici dall’area delle inutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviato “sono da escludere quelle derivanti da violazioni di regole relative al procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio”, “salvo si tratti di violazioni di regole espressive di un principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale”. E allora, devono ritenersi “alla stessa area estranee anche le inutilizzabilità concernenti le dichiarazioni rese a carico di terzi da persona escussa in fase di indagini dalla polizia giudiziaria perché sentita in qualità di persona informata sui fatti, invece che in veste di persona indagata”.
Infatti, prosegue il ragionamento, le dichiarazioni rese durante le indagini in qualità di persona informata sui fatti, e che, invece, avrebbe dovuto essere sentita in veste di indagato “sono assunte in violazione non di una regola di esclusione, bensì di una regola che disciplina le modalità di assunzione dell’elemento istruttorio”. E, continua la Cassazione, questa regola “non sembra potersi dire espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, perché non attiene direttamente nemmeno al diritto di difesa dell’indagato o dell’imputato, restando il medesimo del tutto estraneo all’atto di assunzione delle informazioni dal terzo ad opera della polizia giudiziaria”.