Riesame del sequestro preventivo non limitato alla restituzione del bene
Lo hanno stabilito le Sezioni unite con una decisione, conosciuta in forma provvisoria, in cui si parla di interesse concreto ed attuale per la posizione dell’indagato
“La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali con una decisione per ora conosciuta solo in forma provvisoria.
Il procedimento nasce dal sequestro di un furgone, disposto a carico del ricorrente, legale rappresentante di una società di autotrasporto, che avrebbe simulato il trasferimento del mezzo per sottrarlo a una sentenza civile che ne imponeva la consegna a un’altra società. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, in quanto l’indagato non era il titolare del bene (che apparteneva alla società) e dunque non aveva interesse a ricorrere. Contro questa decisione, l’indagato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la tardività e la mancanza di legittimazione del proponente la querela (dal fratello), elementi che se accolti – aggiungeva - avrebbero travolto la stessa procedibilità dell’azione penale.
La domanda sollevata dalla VI Sezione era dunque la seguente: “Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”. Secondo un primo indirizzo, “risalente e attualmente minoritario” – si legge nell’ordinanza di rinvio (17480/2025) l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi.
Secondo l’altro orientamento, “largamente maggioritario”, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre il gravame “solo se abbia un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro”.
Il tema, spiegava la Sezione rimettente, attiene “non tanto alla necessità che sussista un interesse in concreto ad impugnare da parte dell’indagato, ritenuto necessario da entrambi gli orientamenti, quanto, piuttosto, al contenuto di detto interesse”, e, in particolare, se esso “si sviluppi e si esaurisca nella pretesa restitutoria del bene ovvero possa esplicarsi in altro modo, se, cioè, ad esempio possa inerire alla sola legittimità strutturale del provvedimento di sequestro”.
In tale contesto si sviluppava l’orientamento minoritario fondato sul dato testuale degli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen. E allora nell’ambito del procedimento di riesame, “l’interesse necessario per proporre impugnazione non andrebbe individuato solo in quello alla materiale restituzione del bene; l’interesse ad impugnare, si aggiunge, non potrebbe escludersi ogni qualvolta sia configurabile un’influenza del provvedimento di dissequestro sul procedimento principale”.
Accanto alla restituzione del bene, sempre secondo il rimettente, “possono forse cogliersi ulteriori rilevanti interessi derivanti dalla demolizione del titolo e ciò anche in ragione della connessione, strumentale e funzionale, da un lato, tra res e reato, e, dall’altro, tra l’apposizione incidentale del vincolo reale sulla cosa, il requisito del fumus commissi delicti, e l’accertamento del reato nel procedimento principale, comunque tendenzialmente immune dalle decisioni in sede cautelare”.
Così, nel caso che ha dato origine al rinvio, in cui il tema attiene alla esistenza di una rituale condizione di procedibilità, tale approccio assumerebbe immediato rilievo. Propagando i suoi effetti nel procedimento penale, considerato che se davvero la querela fosse stata proposta da un soggetto non legittimato, la stessa esistenza del procedimento penale dovrebbe essere immediatamente oggetto di ripensamento.
In attesa della motivazione delle Sezioni unite, la decisione sembra superare l’idea che l’unico interesse che rende possibile il riesame sia quello alla restituzione materiale del bene, aprendo alla richiesta anche quando si dimostra che la rimozione del vincolo inciderebbe sulla posizione dell’indagato.