ABF e intelligenza artificiale, l’intervento di Banca d’Italia su vantaggi e “potenziali” rischi
Enormi i guadagni in termini di efficienza e tempestività nella risposta agli utenti ma rimane “fondamentale presidiare i rischi”
Lo scorso mese di luglio 2025 Banca d’Italia è intervenuta, dinanzi all’associazione del Conciliatore bancario finanziario, sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di ADR, con particolare riferimento all’utilizzo dello stesso a supporto della gestione dei ricorsi presentati dall’Arbitro Bancario Finanziario.
Dalla relazione emerge che Banca d’Italia già dal 2021 ha adottato sistemi di IA per la gestione degli esposti, utilizzando tecniche di natural language processing e machine learning che, riuscendo a “filtrare” i dati contenuti nei documenti, hanno consentito una sorta di “catalogazione” degli esposti, con enormi guadagni in termini di efficienza e tempestività nella risposta agli utenti.
Sulla base di tale esperienza, l’IA ha, quindi, fatto ingresso di recente anche nell’ambito del sistema dell’ABF, dove è stata utilizzata, da un lato, per supportare la funzione di valutazione dei profili di inammissibilità dei ricorsi, l’istruttoria degli stessi, la pubblicazione delle decisioni e il monitoraggio degli orientamenti individuandone eventuali conflitti; dall’altro - mediante sistemi di Large Language Model (LLM) - per estrapolare dalle decisioni i principi di diritto enucleati e, per questa via, favorire la uniformità di decisioni tra i diversi Collegi.
Entrambi i piani di attività ne hanno tratto notevoli vantaggi. Tuttavia, sottolinea Banca d’Italia, è “fondamentale presidiare i rischi”: del resto, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), all’art. 61, classifica come “ad alto rischio”, “in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, i sistemi di IA destinati ad essere usati nell’amministrazione della giustizia, inclusa l’ADR, sottolineando : “L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana”. L’intelligenza artificiale è, dunque, una risorsa che integra, ma non sostituisce, l’intelligenza dell’uomo.
Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge n. 132/2025, la prima normativa nazionale sull’intelligenza artificiale. La legge, all’art. 15, si occupa specificamente dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria e, in modo ancora più specifico e pregnante del legislatore sovranazionale, statuisce che “Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.
La disciplina attuale, dunque, esclude qualsivoglia prospettiva di “giudici robot”: la velocità dell’IA nell’estrarre dati, analizzare documenti, elaborare testi, non si confà al decidere; il giudizio è solo dell’intelligenza dell’uomo perché richiede lentezza e responsabilità. Richiede, appunto, umanità, oggi così come (quasi) un secolo fa, quando Pietro Calamandrei affermava: il Giudice “deve conoscere non solo le leggi, ma anche la società …. il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità”.
• L’Arbitro Bancario Finanziario è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituita nel 2009 in attuazione dell’art. 128 bis del TUB.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario).
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti ma, se l’intermediario non le esegue, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica sul sito internet dell’ABF per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per 6 mesi.
• L’Arbitro è articolato in sette Collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), ciascuno del quali composto da un Presidente e 5 membri, dei quali due sono scelti dalla Banca d’Italia; uno è designato dalle associazioni degli intermediari; uno è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
• Il Collegio di Coordinamento - composto da tre dei sette Presidenti dei Collegi territoriali, un membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione rappresentativa degli intermediari) appartenente a uno dei Collegi territoriali, un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenente a uno dei Collegi territoriali – decide, invece, i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i Collegi territoriali.
• Secondo l’ultima relazione pubblicata da Banca d’Italia a giugno 2025 sull’attività dell’ABF, nel 2024 i ricorsi presentati sono stati circa 14.000,00, con un tempo medio di decisione di 114 giorni. Nel 48% dei casi l’esito è stato favorevole ai clienti con l’accoglimento totale o parziale delle richieste. Per il 15 % dei ricorsi è cessata la materia del contendere per accordo intervenuto tra le parti; nei restanti casi le istanze sono state respinte.
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*Avv. Teresa Cofano - Trifirò & Partners Avvocati
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