Civile

Accertamento, costi esagerati senza rettifica Iva

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni sebbene non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. La contestazione, con la conseguente negazione della deducibilità, non può però spingersi sino alla verifica oggettiva circa l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività. Il fisco non può sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni dei costi sostenuti e quindi riprenderli a tassazione ove ritenuti antieconomici. È questo il difficile equilibrio che caratterizza l’orientamento della Suprema corte.

Gli orientamenti

In numerose pronunce, i giudici di legittimità hanno affermato la non inerenza degli atti manifestamente “antieconomici” che determinano costi del tutto sproporzionati rispetto ai ricavi dell’impresa. Questo orientamento è fondato sul principio di economicità dell’azione imprenditoriale, che dovrebbe ispirare tutti gli atti dell’impresa (Cassazione 793/2004 e 11240/2001). È principio consolidato che «i comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso uniti alla mancanza di una giustificazione razionale (che non sia quella di eludere il precetto tributario), assurgono al rango di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi» (per tutte, Cassazione 23635/2008). Tuttavia, la Corte ha precisato che se rientra nei poteri dell’amministrazione la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti (tra le altre, sentenze 8072/2010 e 9036/2013), la contestazione non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività. Differentemente, il controllo si riferirebbe a valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore (Cassazione 10319/2015).

In tale ottica (sentenza 21405/2017) la Cassazione ha confermato l’illegittimità della rettifica nei confronti di una società cui veniva ripreso a tassazione un cospicuo costo ritenuto antieconomico. La società aveva risolto un contratto di servizi con un’altra azienda del gruppo per fornitura di attività di marketing, sottoscrivendo uno specifico accordo. In base a tale atto l’impresa, poi accertata, si faceva carico di tutte le spese sostenute dalla società di marketing. L’Agenzia riteneva che la nuova somma concordata fosse superiore al corrispettivo previsto nel contratto iniziale, e infatti se lo avesse proseguito sino a scadenza avrebbe avuto minori oneri.

Le imposte indirette

Gli uffici, a fronte di queste contestazioni, effettuano la rettifica anche per l’Iva. La Cassazione, anche recentemente, ha però censurato il comportamento poiché la regola sull’antieconomicità può interessare solo l’imposizione diretta. I giudici di legittimità, da tempo (sentenza 22130/2013), hanno escluso un’estensione automatica anche all’Iva delle presunzioni. Secondo la Corte di giustizia, per l’Iva, non è consentito limitare o negare il diritto di detrazione, anche perché, in caso contrario, verrebbe meno il principio di neutralità dell’imposta: al versamento dell’Iva dovuta dal cedente non corrisponderebbe la detrazione da parte del cessionario. Con la sentenza 2875/2017 i giudici di legittimità hanno precisato che, salvo non si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di abuso del diritto, le presunzioni volte a contrastare un comportamento non economico non possono estendersi anche all’Iva.

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