Civile

Accordo di conciliazione, spese esenzione e credito d'imposta

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione, il quale deve indicare il relativo valore calcolato sulla base di un apposito decreto ministeriale, è esente dall'imposta di registro entro il limite valoriale di centomila euro

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La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale – il mediatore – finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 28 del 2010).

L'accordo costituisce pertanto la finalità primaria che sia il procedimento di mediazione che il mediatore mirano a soddisfare. A tal fine, già dal primo incontro, il mediatore, oltre ad esporre alle parti ed agli avvocati, ove obbligatoriamente presenti, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione (art. 8, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Diversamente, la mancata conclusione dell'accordo di conciliazione già all'esito del primo incontro dinanzi al mediatore, soddisfa la condizione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010). In tale ipotesi, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto a quello corrisposto per le spese di avvio e di mediazione dovute per lo svolgimento del predetto primo incontro (art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Se invece è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Viceversa, se non è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale medesimo (art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Se poi con l'accordo di conciliazione le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo di conciliazione può prevedere inoltre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento (art. 11, comma 7, del D.lgs. n. 28 del 2010).

In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti (art. 11-bis, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 ed art. 1, comma 1.1., della legge n. 20 del 1994).

Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche in modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. A tal fine, gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Tale accordo, inoltre, deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, del codice di rito (art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010).

In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è invece omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, commi 1-bis e 2, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Il raggiungimento dell'accordo di conciliazione assicura anche, secondo le condizioni stabilite dal legislatore, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria per legge (art. 15-bis, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione, il quale deve indicare il relativo valore calcolato sulla base di un apposito decreto ministeriale, è infine esente dall'imposta di registro entro il limite valoriale di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, comma 2, ed art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Parimenti, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione alle parti è riconosciuto inoltre, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione, fino a concorrenza di seicento euro: tale importo, comprende le spese di avvio e le spese del primo incontro di mediazione e degli eventuali ulteriori importi a seconda che il primo incontro si concluda con un accordo o che la procedura prosegua con incontri ulteriori. Inoltre, nelle sole ipotesi di mediazione obbligatoria per legge o per ordine del giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza sempre di seicento euro (art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Infine, è riconosciuto ulteriore credito d'imposta a beneficio della parte, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione: in tal caso, il limite massimo esigibile è invece fissato in cinquecentodiciotto euro (art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010).

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