La sentenza del Consiglio di Stato sottopone alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del termine perentorio di dodici mesi previsto dalla legge n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi.
LA MASSIMA
Atti e provvedimenti amministrativi - Beni culturali - Limiti temporale di dodici mesi - Adozione provvedimento di annullamento d'ufficio - Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Violazione articoli 3, comma 1, 9, comma 2, 97, comma 1 e comma 2 e 117 comma 1, della Costituzione - Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Legge 241/1990, articolo 21-nonies, comma 1; Costituzione, articoli 3, comma 1, 9, comma 2, 97, comma 1 e comma 2 e 117 comma 1)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per violazione degli articoli 3, comma 1, 9, comma 2, 97, comma 1 e comma 2 e 117 comma 1, della Costituzione e, con riferimento ai beni culturali, degli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2020, n. 133, nella parte in cui prevede il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio anche a fronte di un provvedimento autorizzativo incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale.
La sentenza del Consiglio di Stato sottopone alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del termine perentorio di dodici mesi previsto dalla legge n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi. Si tratta di una questione assai delicata perché entrano in gioco due interessi confliggenti: da un lato, quello della rimozione di atti illegittimi che possono ledere interessi pubblici di rilevanza primaria, spesso di rango costituzionale; dall'altro, quello...


