Civile

Apple obbligata a consegnare alla vedova il cloud del marito morto

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, ordinanza 10/2/22, accogliendo il ricorso della vedova e madre della figlie

di Francesco Machina Grifeo

Apple deve prestare assistenza alla vedova per il r ecupero dei dati dell'account iPhone del marito morto improvvisamente, "anche mediante consegna delle credenziali di accesso", perché la volontà di recuperare video e foto, anche dei e per i figli piccoli, rientra tra quelle "…ragioni familiari meritevoli di tutela" indicate dal Codice della privacy (Dlgs n. 101/2018). Lo ha deciso il Tribunale di Roma, ordinanza del 10 febbraio 2022 (Rgn 63936/21), accogliendo il ricorso di una mamma contro Apple Distribution International Limited.

Il periculum in mora, invece, è dovuto al fatto che i "sistemi Apple dopo un periodo di inattività dell'account i-cloud sono destinati ad andare automaticamente "distrutti". Ragione per cui il tempo occorrente per la definizione del giudizio a cognizione piena "potrebbe incidere irreparabilmente sull'esercizio dei diritti connessi ai dati personali del defunto".

Il colosso di Cupertino aveva invece affermato "l'impossibilità di garantire automaticamente l'accesso ai contenuti archiviati su iCloud dal defunto", non potendo contravvenire alle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente. E di avere adottato una policy aziendale per cui la valutazione delle "ragioni familiari meritevoli di protezione" sia demandata al giudice.

Il Tribunale ricorda che l'articolo 2-terdecies del Codice privacy prevede che i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, "o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Mentre l'accesso non è consentito quando l'interessato lo ha espressamente vietato con una dichiarazione scritta. Non solo, tale volontà "deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata".

Così ricostruito il quadro normativo, l'ordinanza in primis ha chiarito che la donna "agisce iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare". La richiesta di accesso agli account del marito e padre, infatti, "è finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età".

Ragion per cui, prosegue la decisione, "si ritiene che nel caso in esame l'accesso ai dati non è precluso dall'accettazione delle condizioni generali di contratto al momento dell'acquisto del dispositivo". Infatti, argomenta il giudice, Maria Luparelli, è sì incontroverso che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell'attivazione del servizio prevedevano la non trasferibilità dell'account e che qualsiasi diritto sull'Id Apple e sul suo contenuto si estinguesse con la morte; tuttavia, siccome l'articolo 2 terdecies del Codice privacy, al comma 3, prevede che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio e l'accesso ai diritti digitali dopo il suo decesso debba essere espressa "in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata", allora "la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore … non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizione generali di contratto si radicano non valorizzano l'autonomia delle scelte dei destinatari".

GUARDA IL COMMENTO VIDEO DAL PROFESSORE GIUSEPPE CASSANO


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©