Responsabilità

Assalto al villaggio turistico, tour operator paga la vacanza rovinata

Lo afferma la corte di Appello di Milano con la sentenza n. 285/2021

di Andrea Alberto Moramarco

Se il villaggio turistico viene invaso da rapinatori armati, il tour operator risponde dei danni patrimoniali subiti dai villeggianti e per danno da vacanza rovinata, per non aver predisposto misure di sicurezza e prevenzione adeguate per siffatto tipo di aggressioni. Nessuna responsabilità sussiste, invece, per l'agenzia viaggi, che non è tenuta a fornire informazioni particolari se la pericolosità del luogo è nota. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 285/2021.

I fatti
La vicenda all'origine della controversia si svolge nel febbraio 2013 in un villaggio turistico del Kenya, dove una coppia stava trascorrendo una vacanza con la formula all inclusive. Accadeva che una notte il resort veniva preso d'assalto da un commando organizzato di 10 persone armate, che si introducevano nelle stanze della struttura sottraendo denaro e oggetti preziosi a tutti i turisti. La coppia subiva così un perdita di circa 7 mila euro e, notevolmente scossa dall'accaduto, tornava con il primo volo disponibile in Italia.
Di qui la citazione in giudizio dell'agenzia viaggi dalla quale i due avevano acquistato il pacchetto turistico, ritenuta responsabile per non averli correttamente informato sulla pericolosità del luogo; nonché del tour operator organizzatore della vacanza, considerato colpevole per non aver predisposto correttamente le opportune misure di protezione nei confronti dei turisti e di vigilanza del resort.
Il Tribunale respingeva la domanda dei turisti ritenendo non esistente alcun obbligo informativo specifico in capo dell'agenzia viaggi, mentre considerava l'assalto un vero e proprio caso fortuito. Il verdetto cambia però parzialmente in appello, dove i giudici riconoscono la responsabilità del tour operator per la rapina subita dai turisti.
Gli obblighi informativi dell'agenzia di viaggi
Quanto al ruolo dell'agenzia viaggi nella vicenda, la Corte sottolinea come la meta scelta dalla coppia era notoriamente pericolosa, soggetto ad attacchi terroristici a danno dei luoghi di culto, nonché di rapine ai danni di cittadini locali e di turisti. D'altronde, la stessa Farnesina sconsigliava di viaggiare in tale zona, se non presso strutture alberghiere dotate di "servizio di sorveglianza e personale affidabile". Tali notizie, in sostanza, erano di dominio pubblico e facilmente reperibili, ragion per cui, anche in ossequio al principio di autoresposnabilità, l'agenzia di viaggi non aveva alcun obbligo specifico di informazione.

L'esecuzione del contratto da parte del Tour operator
Ciò posto, i giudici utilizzano lo stesso argomento sottolineato dalla Farnesina, ovvero la necessità di una idonea sorveglianza, proprio per fondare la responsabilità del tour operator. Difatti, sottolinea la Corte, è del tutto «inaccettabile l'assenza di personale di guardia e di personale medico di primo intervento» all'interno e all'esterno del resort, alla luce del pacchetto turistico tutto compreso acquistato dalla coppia a fronte di un prezzo non certamente irrisorio. Il tour operator, afferma il Collegio, ha assunto con tale contratto una serie specifica di obbligazioni, tra le quali certamente vi è quella di fornire «un adeguato servizio di guardiania e sorveglianza», il solo che avrebbe potuto far sentire i turisti in un «luogo sicuro, in uno Stato come il Kenya, altrimenti attraversato da non trascurabili episodi di criminalità». L'assenza di una qualunque forma di vigilanza integra, dunque, una violazione concreta del dover di protezione nei confronti dei clienti.

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