Lavoro

Assegno al nucleo, serve anche la prova del reddito dei familiari all’estero

La Cassazione, ordinanza n. 27643 depositata oggi, ricorda che la provvidenza non spetta se il reddito da lavoro è inferiore al 70% di quello complessivo del nucleo

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 27643 depositata oggi riepiloga i requisiti per richiedere l’Assegno per il nucleo familiare per chi ha acquisito la cittadinanza italiana ma ha parte del nucleo familiare che vive all’estero. In tal caso chiarisce la Corte il richiedente deve allegare il reddito anche di coloro che si trovano fuori dal Paese. Inoltre, si deve tener conto che l’assegno non spetta se il reddito da lavoro dipendente (o da pensione/prestazione collegata) è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo.

Il caso era quello un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e successivamente divenuto cittadino italiano che richiedeva l’assegno alle “stesse condizioni alle quali viene riconosciuto ai cittadini italiani”. Il tribunale di Forlì aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello Bologna, invece, valutando positivamente il ricorso dell’Inps, ha ribaltato il giudizio evidenziando “la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio, e tale requisito andava riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare”. Nel ricorso in Cassazione, il richiedente ha sostenuto che è sufficiente la dichiarazione dei redditi (730), e che il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione dell’assegno e non un requisito costitutivo del diritto a fruirne.

Per la Sezione Lavoro la censura non coglie nel segno. In particolare non si confronta con la decisione della Corte d’appello che si concentra sulla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente. La Cassazione ricorda poi che l’erogazione dell’assegno (art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988) presuppone una duplice condizione, e cioè: l’effettivo svolgimento di attività lavorativa e la sussistenza del requisito reddituale. Ragion per cui l’assegno “non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”.

E nel caso specifico, come accertato dalla Corte territoriale, mancava la prova del reddito di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente.

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