Assicurazione professionale, non ammessa alcuna reticenza sul pregresso
Per la Cassazione, ordinanza n. 29456 depositata oggi, l’obbligo di “uberrima bona fides” si estende anche alla “percezione” di una possibile responsabilità per fatti precedenti la stipula
I professionisti, nel caso un medico, all’atto della stipula dell’assicurazione professionale devono avere il massimo della buona fede possibile – “uberrima bona fides” - illustrando senza reticenza alcuna la propria condizione attuale e passata in modo da consentire all’istituto di valutare correttamente il rischio e fissare il premio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29456 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso dell’impresa di assicurazione.
Il caso, a dire il vero clamoroso, è quello di un medico che aveva stipulato una assicurazione professionale, valida anche per il passato, tre giorni dopo il decesso di un paziente operato per una banale “reinserzione della cuffia della spalla destra”.
La Corte di appello aveva confermato la domanda di manleva del chirurgo escludendo che l’assicurato fosse inadempiente rispetto all’obbligo di riferire “circostanze rilevanti” che avrebbero indotto la Compagnia “a non stipulare il contratto, ovvero a stipularlo a condizioni diverse”. Rilevando che, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali, per i fatti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione copriva le responsabilità per le quali l’assicurato non avesse ricevuto richieste risarcitorie e non avesse avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità.
Per la Terza sezione civile, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire “se la sussistenza di quella ‘percezione’ non fosse desumibile […] dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusione del contratto [...] si era verificato l’inaspettato decesso del paziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la ‘grave imperizia’ del sanitario”. La polizza, infatti, era destinata a coprire anche vicende pregresse alla stipula, in deroga all’ordinario modello dell’art. 1917 cod. civ., ragion per cui l’obbligo di “uberrima bona fides” aveva “carattere particolarmente cogente”.
La Suprema corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “L’articolo 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.
Siccome, spiega la Corte, l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. “E questi . si legge - non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolare non avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula”. Gli artt. 1892 e 1909 cod. civ. nella parte in cui sanciscono “la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore”. Ugualmente per l’art. 1898 cod. civ., che nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore.







