Bilanci 2020, rebus ricapitalizzazione delle perdite
Il punto controverso riguarda il riferimento alle «perdite emerse nell'esercizio 2020», due interpretazioni autorevoli e antitetiche: per il MISE è riferibile al momento della "maturazione"; per il Consiglio Notarile di Milano è riconducibile al momento dell'"accertamento" ricomprendendo in tale nozione altresì le perdite degli esercizi precedenti che "ri-emergono" nel corso esercizio
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), che ha prorogato il termine di approvazione dei bilanci 2020 delle S.p.A. e delle S.r.l. fino a 180 giorni, si arricchisce il dibattito intorno alla sospensione degli obblighi di ripianamento delle perdite recata dalla Legge di Bilancio 2021.
Quest'ultima, fermo restando l'obbligo d'immediata convocazione dell'assemblea al verificarsi della perdita rilevante, ha sterilizzato per cinque anni l'obbligo di copertura delle perdite emerse nell'esercizio 2020, sia per quanto riguarda il ripianamento di cui agli articoli 2446 e 2447 del c.c., sia per quanto riguarda l'operatività dello scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto dell'importo minimo legale ex articolo 2484, comma 1, numero 4 c.c..
Invero, un punto controverso di tale disciplina riguarda il riferimento alle «perdite emerse nell'esercizio 2020», espressione suscettibile di diverse interpretazioni, in relazione alla quale si sono già pronunciati - con esiti opposti - il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consiglio Notarile di Milano.
In particolare, nella Lettera circolare alle Camere di commercio n. 26890 del 29 gennaio 2021 , il MISE ha sostenuto che «il riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, anziché alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre 2020, sembra chiarire che oggetto della norma siano solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)». Tale riferimento, secondo il MISE, induce ad escludere che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime ordinario di ricapitalizzazione.
Di diverso avviso, invece, è il Consiglio Notarile di Milano che, nella Massima n. 196 in data 23 febbraio 2021 , ha statuito che per «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 […] si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte».
Due interpretazioni quindi autorevoli e antitetiche, che valorizzano diversamente (e ontologicamente) il termine normativo «emerse»: nel primo caso è inteso dal MISE riferibile al momento della "maturazione"; nel secondo caso, invece, è interpretato dal Consiglio Notarile di Milano come riconducibile al momento dell'"accertamento" ricomprendendo in tale nozione altresì le perdite degli esercizi precedenti che "ri-emergono" nel corso esercizio.
Peraltro, nel vigore della precedente versione dell' articolo 6 del DL 23/2020 (poi modificato con la Legge di Bilancio 2021) l'interpretazione dottrinaria prevalente era quella più estensiva, secondo la quale potevano essere riportate a nuovo le perdite in qualsiasi modo emerse nel corso del 2020 (arrivando financo a ricomprendere le perdite relative all'esercizio 2018 riportate a nuovo).
Tale interpretazione trova il suo fondamento nella ratio di voler evitare che i soci si trovino a dover effettuare delle ricapitalizzazioni (subendo quindi degli esborsi) durante un periodo di grave crisi (pandemica ed economica). Dall'altro lato, l'interpretazione più restrittiva offerta dal MISE sembra perseguire l'obiettivo di "sterilizzare" le (sole?) perdite subite dalle società a causa della crisi pandemica.
Ebbene, per quanto entrambe le interpretazioni relative al concetto di "perdite emerse" trovino validi argomenti a loro favore, la lettura della norma che appare più coerente con la volontà del Legislatore emergenziale appare essere quella offerta dai Notai milanesi. Tale ricostruzione ha altresì il pregio di rimanere in linea con l'interpretazione offerta fino all'approvazione della Legge di Bilancio, evitando quindi di costringere le società e i soci che si erano già attestati su questa interpretazione di dover modificare i loro business plan.
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*A cura di Riccardo Marini e Luca Vitale, CBA Studio legale e tributario
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