Buona fede acquirente, non basta l'archiviazione penale in caso di frodi carosello
Contenzioso tributario - Fatturazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Frodi carosello - Onere probatorio.
Se l'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Si deve dimostrare che il contribuente sapeva con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 dicembre 2018 n. 32092
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - In genere operazioni soggettivamente inesistenti - Consapevolezza da parte del contribuente - Prova a carico dell'amministrazione - Sussistenza - Oggetto - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.
In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza e alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 agosto 2018 n. 21104
Frodi carosello - Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.
In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 agosto 2018 n. 21104
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - In genere - Motivazione “per relationem” - Rinvio a p.v.c. notificato al contribuente - Sufficienza.
In tema di atto impositivo, ai fini dell'ammissibile motivazione “per relationem” è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 5 dicembre 2017 n. 29002
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Avviso di accertamento - Motivazione “per relationem” - Rinvio ad atto sottoscritto e consegnato al contribuente - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di motivazione “per relationem” degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento a un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 14 gennaio 2015 n. 407
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Motivazione “per relationem” ex art. 7, comma 1, della l. 212 del 2000 - Requisiti - Interpretazione - Fondamento.
In tema di motivazione “per relationem” degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 luglio 2008 n. 18073