Civile

Misure cautelari, alle S.U. la deroga all’interrogatorio preventivo per i coindagati

La V Sezione penale, ordinanza n. 35613/2025, ha rinviato al massimo consesso anche il regime della nullità

di Francesco Machina Grifeo

Saranno le Sezioni unite a chiarire se in un’indagine con più persone coinvolte e reati collegati, qualora il giudice ritenga che solo per alcuni indagati i reati contestati giustifichino la misura cautelare prima dell’interrogatorio, la medesima procedura possa seguirsi anche per gli altri indagati. E se nel caso di omissione dell’interrogatorio preventivo quando invece sarebbe stato obbligatorio per legge, l’ordinanza sia “nulla”, e dunque possa essere fatta valere anche davanti al Tribunale del riesame (o in Cassazione).

Al ricorrente era contestato il reato di lesioni personali aggravate (artt. 585, 576, comma 1, n. 2 e 61 n. 2 c.p.), per aver aggredito e minacciato un uomo che aveva sporto denuncia contro suo fratello indagato per atti persecutori. Il Gip gli aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico. Secondo l’indagato, però, vi sarebbe una violazione dell’art. 291, co. 1-quater, Cpp, per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Con la medesima ordinanza cautelare, infatti, si era colpito anche il fratello indagato per atti persecutori, per il quale dunque sussistevano le condizioni per l’esonero dall’interrogatorio preventivo. Non solo, l’omissione determinerebbe la nullità a regime intermedio.

La Quinta Sezione penale, ordinanza n. 35613/2025, ha rimesso la questione al massimo consesso. Le S.U. dovranno dunque stabilire: «Se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l’interrogatorio preventivo». Ed anche: «Se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more».

Al caso concreto, prosegue la decisione, si applica la legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024. Nonostante il breve periodo di vigenza, la giurisprudenza di legittimità ha già registrato un contrasto. Secondo alcune pronunce, il Gip quando ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga, è esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo. Altre decisioni, in senso opposto, valorizzano la dimensione “soggettiva” della cautela: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia “postumo”; per gli altri il Gip dovrà procedere all’interrogatorio preventivo. Così valorizzando la tutela del singolo indagato che non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati.

Il secondo profilo di contrasto è il regime della nullità. L’art. 292, co. 3-bis, Cpp stabilisce che l’ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater. La giurisprudenza è, sinora, univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa. Tuttavia le pronunce si dividono quando si tratta di individuare il regime di deducibilità della nullità: secondo alcune decisioni l’eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell’interrogatorio di garanzia postumo; mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

Ed è proprio questo il caso specifico dove il ricorrente “non ha fatto valere alcuna invalidità dell’ordinanza cautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indagini preliminari e ha sollevato l’eccezione di nullità, per la prima volta, con il ricorso diretto per cassazione”.

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