Cartabia, nulla la condanna nell’udienza fissata per la sola adozione del calendario processuale
La scelta del difensore di fiducia di non partecipare all’udienza esplicitamente prevista per calendarizzare le attività processuali è legittima e l’eventuale condanna adottata in quella sede è viziata nonostante la nomina di un difensore d’ufficio
Viola il diritto di difesa e di assistenza del difensore di fiducia la discussione e la decisione nel merito della causa avvenute nell’udienza di primo grado che era stata espressamente fissata dal giudice (ritenutosi incompetente) per la sola adozione del “calendario del processo”, nuovo istituto previsto dalla Riforma Cartabia con modifica dell’articolo 477, comma 1, del Codice di procedura penale.
Per siffatta violazione la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 36075/2025 - ha annullato tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello che non aveva ravvisato la nullità della condanna in quanto il difensore nell’udienza - inizialmente predisposta per la sola calendarizzazione delle attività processuali successive - era stato di fatto sostituito dal difensore d’ufficio nominato dal giudice ritenuto competente e che aveva governato l’udienza andando ben oltre le previsioni del calendario.
Il caso
In effetti, attenendosi al rinvio della trattazione nel merito deciso dal giudice onorario che - ravvisando la propria incompetenza a favore del magistrato ordinario - fissava la successiva udienza disposta per la sola calendarizzazione processuale, il difensore di fiducia dell’attuale ricorrente per cassazione aveva scelto di non partecipare all’udienza fissata per lo scopo indicato. Inoltre, va rilevato che anche se la specificazione non è necessaria il giudice di pace fissando l’udienza aveva espressamente indicato che in quella sede non vi sarebbe stata discussione. Mentre era stata addirittura decisa la condanna.
Il ricorso per cassazione
Il ricorso impugna la decisione di appello che non ha riscontrato la nullità della decisione di primo grado sostenendo l’assenza di violazioni dell’esercizio del diritto di difesa per l’avvenuta nomina d’ufficio del sostituto. L’imputato non era quindi privo - secondo i giudici di appello - della dovuta assistenza tecnica di un avvocato con violazione dei principi dell’equo processo previsti anche dall’articolo 6 della Cedu.
La Cassazione, al contrario, accoglie il ricorso restituendo gli atti al Pm e dichiarando nulle le sentenze di primo e secondo grado.
Infatti, la novella Cartabia nell’introdurre - al fine di una conduzione ordinata delle diverse fasi processuali - il calendario delle attività processuali ha affermato che è atto di per sé rilevante. E le fasi e le attività stabilite nel calendario, se non rispettate, sono fonte di illegittimità degli atti e dei provvedimenti posti in essere in sua violazione.
Infine, nel caso risolto, emerge con precisione la violazione dei diritti della difesa: perché se la difesa è fiduciaria essa va garantita, con la conseguenza che non può essere ritenuta irrilevante la sua illegittima compressione in ragione della mera sostituzione del difensore nominato dalla parte con quello d’ufficio individuato dal giudice.







