Cassa Forense conserva il diritto agli anticipi sui ruoli scaduti prima del 26 febbraio 1999
La Cassazione, ordinanza n. 25865 depositata oggi, definisce i limiti di applicazione del principio del “non riscosso come riscosso”, poi abrogato
Cassa forense mette a segno un punto a favore nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per i ruoli i già scaduti al momento dell’entrata in vigore del Dlgs n. 37 del 1999. La data spartiacque, afferma la Cassazione, ordinanza 25865 depositata oggi, è il 26 febbraio 1999. Ragion per cui, se a quella data, afferma la Corte, i termini di pagamento erano già scaduti, l’articolo 2 del decreto non ha eliminato, per i concessionari della riscossione, l’obbligo di anticipare all’ente creditore le somme iscritte a ruolo. In quei casi, infatti, la Cassa Forense manteneva il diritto a ricevere gli importi mentre l’annullamento dei ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dalla legge di stabilità 2013 (l. 228/2012), non ha inciso su quel diritto. Si tratta però dell’unico motivo di ricorso accolto (con rinvio) dalla Corte che ha dichiarato inammissibili o respinto gli altri sette presentati dall’istituto di previdenza.
Al centro del contenzioso la sopravvivenza del sistema del “non riscosso come riscosso”, il meccanismo previsto dal Dpr 43/1988 (abrogato appunto dal Dlgs 37/1999) che funzionava così: quando un ente impositore - ad esempio la Cassa Forense - consegnava i ruoli al concessionario (l’allora esattore Equitalia), quest’ultimo diventava debitore verso l’ente dell’intero importo iscritto a ruolo e doveva quindi versare le somme all’ente alle scadenze previste, anche se non le aveva ancora riscosse dai contribuenti. Insomma, il concessionario anticipava di tasca propria il gettito dei ruoli e poi cercava di recuperare le somme dai contribuenti morosi.
“Il D.Lgs. 37/1999 - chiarisce oggi la decisione - è entrato in vigore il 26.2.1999, pertanto l’art. 2 non ha determinato il venir meno a carico dei concessionari dell’obbligo di anticipo (“non riscosso come riscosso”) dell’importo dei ruoli, per i quali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini di versamento e del corrispondente diritto della Cassa di riceverne l’ammontare”. “Su tale diritto, infatti – si legge -, non ha inciso l’annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 previsto dall’art. 1 l. 228/2012, per essere stato ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento a diritti di credito vantati in relazione all’«obbligo del non riscosso per riscosso» che il D.Lgs. 37/1999 non ha disposto per il passato, né è intervenuta la legge n. 228/2012”.
La Corte d’appello, invece – prosegue la sentenza -, nel ritenere che la sopravvenienza della l. 228/2012 abbia determinato l’annullamento delle quote e il discarico dell’agente della riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, “non si è attenuta al su indicato principio di diritto”. Conseguentemente, con riguardo ai ruoli resi esecutivi e consegnati al concessionario prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 37/1999, per i quali fossero scaduti i termini di versamento (art. 72 d.p.r. 43/19889, si tratta di accertare in concreto se ed in quale misura il concessionario abbia, o no, riversato alla ricorrente l’anticipo dovuto.
L’art. 2, comma primo, D.Lgs. 37/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”) – ricorda la decisione - recita: “È abrogato l’articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l’obbligo del non riscosso come riscosso”. Il comma secondo dell’art. 2 ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all’obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data”.
Si tratta, come visto, del solo motivo, degli otto presentati, accolto dalla Suprema corte. Per il resto, infatti, la Terza sezione civile afferma che non vi sono elementi per mutare il “consolidato assetto della giurisprudenza”. “Né valgono a tal fine – aggiunge - il fatto che la legge impone la corresponsione all’agente per la riscossione delle spese sostenute per l’esazione infruttuosa dei crediti, né le difficoltà di fatto che la Cassa possa incontrare nell’esazione dei suoi crediti”.
La Suprema corte chiarisce infine che Cassa forense non può contestare l’automaticità dell’annullamento previsto dalla L. 228/2012. L’annullamento dei ruoli ante 1999 è un effetto legale, a prescindere da prove o elenchi del concessionario, e non cancella il credito ma solo il titolo esecutivo.