Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 18 ed il 22 luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese giudiziali, "gravi ed eccezionali ragioni" e rispetto del principio della soccombenza; (ii) giudizio di legittimità e vizio di omesso esame di un fatto decisivo; (iii) giudizio di legittimità ed ipotesi di "cosiddetta doppia conforme"; (iv) spese di lite, cumulo domande di valore determinato ed indeterminabile e individuazione del valore della causa; (v) divergenza tra giudizio e sua espressione letterale e rimedio esperibile; (vi) prova presuntiva e ricorso alla stessa da parte del giudice; (vii) errore per inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione e rimedio esperibile; (viii) rinunzia al ricorso per cassazione, estinzione del processo e riflessi sulle spese di lite.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 luglio 2022, n. 22730 – Presidente Travaglino – Relatore Iofrida

Procedimento civile – Prova civile – Prova presuntiva – Operatività – Condizioni – Criterio di normalità basato sull'"id quod plerumque accidit" – Applicabilità – Ricorso del giudice alla prova presuntiva – Apprezzamento discrezionale d'ordine fattuale – Sussistenza – Sindacato in sede di legittimità – Esclusione – Limiti. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901; Cpc, articolo 360)
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'"id quod plerumque accidit", visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. Compete poi al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, per effetto dell'accoglimento di una azione revocatoria, la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. di un contratto di compravendita immobiliare; la corte del merito, specifica la decisione in epigrafe, ha fatto buon governo degli enunciati principi, in quanto la prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dei ricorrenti in veste di acquirenti era stata raggiunta attraverso un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, ciascuno valutato dapprima nella sua singolarità e poi tutti indagati nelle loro reciproche interazioni, e, per l'effetto, muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il "factum probandum"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9054; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22366; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 giugno 2021, n. 18611; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 maggio 2019, n. 14762).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 21 luglio 2022, n. 22823 – Presidente Travaglino – Relatore Rossi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Vizi oggetto di censura – Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione – Rimedi – Deduzione in sede di legittimità – Ammissibilità – Fondamento – Principio ribadito in fattispecie relativa ad accertamento della misura reale di un bene immobile oggetto di acquisto in sede di asta pubblica. (Cc, articolo 1538; Cpc, articoli 287, 288 e 360)
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, poiché, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, suscettibile di correzione con la procedura di cui agli articolo 287 ss. cod. proc. civ., si risolve in un vizio logico della motivazione ai sensi dell'articolo 360, n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto di accertare, in relazione ad un immobile dalla stessa acquistato in occasione di un'asta pubblica indetta dalla controricorrente amministrazione comunale, la sussistenza del vizio previsto dall'articolo 1538 cod. civ. – a norma del quale nella vendita "a corpo" si fa luogo a diminuzione del prezzo quando la misura reale dell'immobile è inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto – sul rilievo che la superficie effettiva dell'appartamento era inferiore rispetto alla metratura indicata nell'avviso d'asta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2399; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 795).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 luglio 2022, n. 22957 – Presidente Bellini – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Rinuncia al ricorso – Effetto estintivo – Sussistenza – Mancanza di accettazione – Rilevanza – Esclusione – Conseguenze. (Cpc, articoli 306, 360, 390 e 391)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. Infatti, tale rinuncia non ha carattere "accettizio" e, per la produzione di effetti processuali, richiede, ai sensi dell'articolo390, ultimo comma, cod. proc. civ., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati. La predetta rinuncia, inoltre, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'articolo 391, comma 2, cod. proc. civ., alla discrezionalità del Collegio, che "…può condannare la parte che vi ha dato causa…" (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, la Suprema Corte, nel dichiarare estinto il processo, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della lavoratrice controricorrente: infatti, nella circostanza, quest'ultima, da un lato si era limitata a dare atto di aver ricevuto la rinuncia senza tuttavia accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la distrazione in favore del difensore che se ne era dichiarato antistatario, e dall'altro, le censure formulate nei motivi di ricorso non erano comunque suscettibili di determinare un ripensamento del consolidato orientamento giurisprudenziale così come espresso in numerose decisioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10140; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3971).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 luglio 2022, n. 22965 – Presidente Doronzo – Relatore Piccone

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