Centrale rischi, segnalazione illegittima se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede
Per la Cassazione, ordinanza n. 3130 depositata oggi, può scattare il risarcimento del danno<br/>
Più tutele per i consumatori per le segnalazioni alla "Centrale rischi" da parte degli intermediari finanziari. Per la Cassazione, ordinanza n. 3130 depositata oggi, infatti, il giudice chiamato a valutare la legittimità dell'alert a Bankitalia non può limitarsi a prendere atto che il debito era effettivamente dovuto, ma deve stabilire con valutazione ex ante, dal punto di vista oggettivo, "se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza". Mentre, dal punto di vista soggettivo, "se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato".
La Terza Sezione civile ha così (parzialmente) accolto, con rinvio, il ricorso dei debitori che ritenendo gli interessi e gli onorari richiesti da Intesa San Paolo illegittimi, si erano rifiutati di estinguere il residuo del mutuo per il quale avevano ricevuto un atto di precetto per 59mila euro. Secondo i ricorrenti non bastava il mero rifiuto ad adempiere del debitore perché la banca sia autorizzata ad inviare una segnalazione di sofferenza.
La segnalazione alla Centrale dei Rischi, spiega la Suprema corte, "deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell'avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto". "Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle". Quanto poi al risarcimento del danno da illegittima segnalazione, trattandosi di illecito aquiliano, "spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore; sia l'esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno".
La Corte di appello di Trento dovrà dunque riesaminare la domanda di risarcimento del danno valutando la sussistenza dei requisiti di buona fede ed incolpevolezza dei debitori, applicando il seguente principio di diritto: "per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione dei cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi".