Terzo trasportato, sì al cumulo delle domande verso le assicurazioni
La Cassazione, ordinanza n. 24840 depositata oggi, ha chiarito anche che la compagnia assicurativa deve proporre gravame incidentale per riproporre l’eccezione (di inammissibilità) respinta
Se nel giudizio di primo grado – in questo caso un richiesta di risarcimento danni da parte del terzo trasportato - il giudice, in maniera espressa, respinge un’eccezione preliminare del convenuto – nello specifico quella della assicurazione del responsabile del sinistro che sosteneva l’inammissibilità - e poi rigetta la domanda nel merito (per la mancata prova della presenza a bordo), la parte che in appello voglia tornare a far valere quella stessa eccezione (l’inammissibilità) deve presentare appello incidentale. È questo il principio espresso dalla Terza sezione civile, ordinanza n. 24840 depositata oggi, che ha anche ribadito la cumulabilità delle domande di risarcimento del terzo trasportato.
La Suprema corte infatti, accogliendo il ricorso, “anche a fini nomofilattici” ha affermato che “il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (n. 21021/2024).
Tornando al caso concreto, il trasportato aveva chiesto il risarcimento agendo contro: il responsabile civile, il vettore e le rispettive compagnie assicuratrici coinvolte. La prima delle quali aveva eccepito l’inammissibilità della domanda, proprio perché l’attore aveva avanzato le proprie pretese anche nei confronti della assicurazione del vettore. Il giudice di pace ha rigettato la domanda per mancanza di prova della sua presenza a bordo. Proposto appello, la Corte di Reggio Calabria, invece, l’ha dichiarato inammissibile, ritenendo non cumulabili le azioni ex art. 141 Cod. Ass. (azione diretta del trasportato verso l’assicuratore del vettore) e quelle ordinarie verso responsabile e suo assicuratore.
Contro questa decisione la vittima ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimità della decisione assunta in mancanza di impugnazione incidentale di una delle due Compagnie di assicurazioni in relazione al rigetto dell’eccezione con cui la medesima aveva chiesto dichiararsi inammissibile la domanda verso di essa (per divieto di cumulabilità con la domanda ex art. 141 cod. assicurazioni proposta verso l’assicurazione del vettore). In primo grado, infatti, il Gdp aveva espressamente affermato la cumulabilità delle azioni (bocciando poi la domanda perchè la presenza a bordo non era dimostrata).
E la Cassazione gli ha dato ragione affermando il seguente principio di diritto: “Qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l’eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l’inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l’onere di proporre gravame incidentale”.