Responsabilità

Multe autovelox, approvazione contro omologazione, prevale la sicurezza stradale

La sentenza del Tribunale di Bologna ha riconosciuto la piena efficacia probatoria dei dispositivi solo “approvati”, ma privi di omologazione, perché il Ministero non ha emanato il relativo decreto

di Laura Biarella

La sentenza pubblicata il 9 agosto 2025 dal Tribunale di Bologna segna un ulteriore capitolo della saga giurisprudenziale sugli accertamenti del superamento dei limiti di velocità rilevati tramite “autovelox” che, in Italia, sono dotati di decreto di approvazione bensì privi di omologazione, non avendo il Ministero emanato il relativo decreto. Ma il Tribunale ha riconosciuto la piena efficacia probatoria dei dispositivi solo “approvati”, delineando un nuovo equilibrio tra rigore tecnico e tutela dei diritti del ricorrente, a tutto favore della safety road. 

Parterre normativo

Il debate giurisprudenziale ruota attorno a una serie di pillar che erigono una struttura normativa complessa, dove spicca la distinzione, non sempre netta, tra omologazione e approvazione:

Art. 142, comma 6, C.d.S.: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”;

Art. 201, comma 1-ter, C.d.S. (introdotto dalla legge n. 120/2010): prevede che per gli accertamenti tramite dispositivi automatici omologati o approvati non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, considerando così le apparecchiature “omologate ovvero approvate” equivalenti sul piano operativo;

Art. 45, comma 6, C.d.S.: statuisce che segnali, dispositivi e apparecchi di controllo del traffico sono soggetti a omologazione o approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa verifica delle relative caratteristiche funzionali e di idoneità;

Art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002 convertito in L. n. 168/2002: dispone che i dispositivi che consentono l’accertamento automatico delle violazioni devono essere “approvati od omologati” in linea con l’art. 45, comma 6, C.d.S.;

Art. 345, comma 2, Regolamento di attuazione C.d.S., richiama esplicitamente l’approvazione quale procedimento tecnico valido.

Approvazione o omologazione?

La giurisprudenza è spaccata in due orientamenti:

• quello prevalente fino a tempi recenti che ha interpretato in modo sostanzialmente equipollente i procedimenti di omologazione e approvazione, sancendo la legittimità degli accertamenti fondati su autovelox approvati;

• un altro più recente e restrittivo ha distinto i due istituti, escludendo efficacia probatoria agli strumenti privi di omologazione (Cassazione n. 10505/2024 e successive conferme).

Tale distinzione si basa principalmente sulla differente portata procedurale e sulla presunta maggiore attendibilità garantita dall’omologazione, con effetti diretti sulla posizione probatoria del conducente.

La lettura evolutiva del Tribunale di Bologna

Il caso esaminato dal Tribunale di Bologna, deciso con la sentenza depositata il 9 agosto scorso, verte sulla questione controversa del valore probatorio degli accertamenti effettuati da dispositivi autovelox che abbiano ottenuto solo il decreto di approvazione, in assenza di omologazione ministeriale. L’appellante ha contestato la legittimità del verbale di contestazione emesso per il superamento dei limiti di velocità, sostenendo che soltanto gli strumenti omologati possono produrre prove validamente utilizzabili nel giudizio amministrativo e civile ai sensi dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada. Il Tribunale monocratico, con la sentenza in disamina, si è discostato dall’orientamento della Suprema Corte originato dall’ordinanza n. 10505 dello scorso anno, attraverso una serie di motivi tecnico-giuridici sostanziali e ben argomentati:

ermeneutica sistematica e coerenza normativa: il Tribunale evidenzia che l’art. 142, comma 6, C.d.S. deve essere letto alla luce di tutte le disposizioni coesistenti, tra le quali l’art. 201, comma 1-ter, che espressamente riconosce la legittimità degli accertamenti effettuati con apparecchiature “omologate ovvero approvate”. La congiunzione “ovvero” indica l’alternativa e, per l’effetto, l’immediata equivalenza normativa;

parità di efficacia tra approvazione e omologazione: nella pronuncia è messo in luce come anche l’art. 45, comma 6, C.d.S. e il citato art. 4 del D.L. n. 121/2002 pongano le due procedure sul medesimo piano, incidendo sulla funzione tecnica nonché sul requisito di idoneità delle apparecchiature;

conferma tramite giurisprudenza costituzionale: richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, il Tribunale evidenzia che ciò che realmente conta sia la corretta funzionalità e la taratura periodica dell’autovelox, fattori tecnici di garanzia non solo formali;

presunzione iuris tantum e onere probatorio: il Tribunale spiega che la prova derivante da apparecchio omologato gode di presunzione iuris tantum, che può essere superata solo dal ricorrente dimostrando il malfunzionamento. Per l’apparecchio non omologato bensì approvato, non si ha la presunzione, ma il giudice può ugualmente valutare tutte le prove disponibili, con possibilità di fondare il convincimento anche su ulteriori elementi di prova;

vicenda concreta e valutazioni probatorie: l’apparecchiatura per rilevare la velocità risultava correttamente approvata, sottoposta a verifiche tecniche regolari (taratura del dicembre 2021 per una violazione contestata nel novembre 2022), e non erano state sollevate contestazioni specifiche e fondate sulla sua funzionalità da parte dell’appellante. E neppure il conducente aveva negato la velocità contestata né la percorrenza del tratto rilevato, rafforzando la fondatezza dell’accertamento.

Gli impatti della decisione dei giudici di Bologna

La lettura della giudice monocratica manifesta un equilibrio tra la necessità di un rigore tecnico-legale e l’efficacia operativa della giustizia “stradale”, sostenendo che:

l’accertamento automatico con apparecchi approvati è valido e può costituire prova sufficiente del superamento dei limiti di velocità, a condizione che il dispositivo risulti sottoposto a verifiche di funzionalità e taratura periodiche;

l’assenza di omologazione non implica automaticamente l’illegittimità del procedimento, bensì piuttosto una valutazione più articolata delle prove;

rimane fermo l’onere, in capo al ricorrente, di contestare in modo specifico il funzionamento e l’attendibilità dello strumento impiegato.

La decisione offre una lettura protesa ad evitare annullamenti degli accertamenti fondati solamente su questioni formali, al contempo garantendo la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale. Riaffermando la validità degli autovelox approvati al pari di quelli omologati, viene assegnata rilevanza alla sostanza tecnica della loro efficacia e alla necessità di un onere probatorio fattivo da parte del ricorrente. La giudice bolognese ha offerto una visione pragmatica e garantista, conciliando le preminenti esigenze di sicurezza stradale coi principi di giusto processo, aprendo la strada a una più concreta operatività delle norme del Codice della Strada nell’attuale contesto tecnologico.

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