Lavoro

Cigs: bocciata l'azienda che stabilisce autonomamente i criteri per individuare i lavoratori da sottoporre alla misura

La scelta non può ricadere solo sugli accordi aziendali che facevano riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione

di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione boccia Natuzzi sulla scelta del lavoratore da sottoporre alla cigs. I Supremi giudici (ordinanza n. 90/23) hanno fornito chiarimenti in materia di Cigs e hanno puntualizzato che nel caso esaminato gli accordi aziendali facevano riferimento solo a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi.

Il criterio. Il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario. In definitiva, la Natuzzi ha secondo i supremi giudici ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver rispettato predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati - anzianità, carichi, esigenze produttive -, le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione.
Sul punto le Sezioni unite Cassazione in passato hanno ritenuto che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cassazione, Sezione unite sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere illegittima la sospensione in cassa integrazione del lavoratore, mentre eventuali insufficienze motivazionali non sono più sindacabili innanzi agli Ermellini.

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