Riscossione Cassa Forense, le S.U. “salvano” le riforme 2012-2014
Nessuna violazione dell’art. 6 CEDU, legittime le norme che ampliano il discarico Equitalia
Le modifiche introdotte dalle leggi del 2012 e del 2014 sul sistema di riscossione dei contributi dovuti alla Cassa Forense – in particolare quelle riguardanti il discarico per inesigibilità – possono applicarsi anche ai giudizi in corso senza violare l’art. 6 CEDU. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 31908/2025.
L’Istituto previdenziale degli avvocati, nel 2010, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro Equitalia per quasi 23 milioni di euro di contributi non riscossi (ruoli 1996–2008). Equitalia/ADER si era difesa sostenendo di avere diritto al discarico delle somme non recuperate grazie alle normative sopravvenute (legge 228/2012 – “rottamazione” dei ruoli fino al 1999 – e legge 190/2014 per i ruoli dal 2000). La Corte d’appello di Roma (2020) ha revocato il decreto ingiuntivo. La Cassa ha allora proposto ricorso in Cassazione contestando, tra l’altro, la compatibilità di queste leggi con l’art. 6 CEDU.
Secondo la Prima Sezione civile tanto la legge n. 228 del 2012 quanto la n. 190 del 2014 avrebbero avuto un effetto retroattivo, alterando l’esito della lite nel corso del giudizio. Per effetto delle modificazioni apportate all’originario assetto normativo, infatti, non solo i termini per la dichiarazione di inesigibilità sono stati prorogati, ma, soprattutto, il discarico dell’agente di riscossione non è stato più subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento dell’attività esecutiva ed informativa posta a suo carico. La questione posta, dunque, è quella compatibilità del quadro normativo con l’art. 6 CEDU, vale a dire con il principio della preminenza del diritto e con la nozione di giusto processo, secondo cui non può esservi interferenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l’esito di un giudizio, e va garantita la parità delle armi.
In questo senso, prosegue l’ordinanza interlocutoria (n. 24043 del 2024), quanto ai ruoli ante 1999 si è visto che nelle more del giudizio, iniziato nel 2010 con l’azione monitoria della Cassa, è intervenuta una disciplina modificativa dell’originario quadro normativo- per l’appunto rappresentata dall’art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228/2012 che ha in parte modificato e rimodulato il regime in punto di obblighi dell’agente della riscossione con riguardo ai ruoli per gli anni 1998 e 1999, in relazione al riordino complessivo del sistema della riscossione mediante ruolo -d.lgs. n. 46/1999 e d.lgs. n. 112/1999. È seguita, poi, l’entrata in vigore della l. n. 190/2014, che ha introdotto il regime, ancor più “penalizzante” per la Cassa con riferimento ai ruoli post 2000, per i quali, secondo quanto statuito dalla Corte d’appello, l’incarico di riscossione affidato dalla Cassa all’ADER non si è ancora esaurito.
Per le Sezioni Unite, invece, l’efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalle leggi n. 228 del 2012 e n. 190 del 2014 al sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – segnatamente, alle regole di discarico per inesigibilità - non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 6, par. 1, CEDU (quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.), tanto più in una fattispecie - quale quella giunta all’esame delle SU - in cui la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato con un ordinario ricorso monitorio il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest’ultimo, del relativo mandato.







