Civile

Clausola risolutiva espressa: contratto sciolto se una specifica obbligazione non è adempiuta

L’accertamento inteso a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o meno spetta al giudice di merito

di Maurizio De Giorgi

Precisa il Tribunale di Cuneo (sentenza 10 novembre 2025 n. 618) che, in tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, a un evento, futuro e incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio ab origine (articolo 1353 del codice civile); laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento della controparte.

Il codice civile

È bene poi chiarire che, alla stregua della nozione enunciata dall’articolo 1353 del codice civile, la condizione costituisce un elemento accidentale del negozio giuridico e, come tale, distinto dagli elementi essenziali del contratto astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive discipline. Peraltro, non vi è dubbio che - stante il principio generale dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all’uno piuttosto che all’altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia) il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza in tal caso che, ove insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornirne la prova e al Giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.

Competenza del giudice di merito

L’accertamento inteso a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o meno, nonchè la determinazione circa l’effettiva portata della condizione e il suo avveramento costituiscono un’indagine devoluta al Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti. Lo stesso è a dirsi quanto allo stabilire se nel caso concreto sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa; esso dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al Giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata.

Il riferimento alle parole dei contraenti

Giova precisare che il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune intenzione delle parti resta esclusa, rimanendo superata la necessità di ricorrere ad ulteriori criteri contenuti negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare.

Il principio di diritto

Valga infine il principio di diritto per cui ove le parti abbiano condizionato (l’efficacia o) la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine per il suo avveramento, può essere ottenuta la risoluzione (dichiarazione giudiziale di inefficacia) del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione (sospensiva o) risolutiva senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’articolo 1183 del codice civile, quando lo stesso Giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto si sarebbe dovuto verificare.

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