Civile

Comunione dei coniugi: l'immobile acquistato dal marito grazie a un mutuo rientra nella comunione dei beni

L'esclusione dalla comunione può avvenire solo nel caso in cui il bene venga acquistato con un bene proprio ex articolo 179 del codice civile

di Giampaolo Piagnerelli

"Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ. non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod. civ.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, secondo comma, cod. civ..". Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 35086/22. I Supremi giudici hanno affrontato la questione di un acquisto immobiliare eseguito da entrambi i coniugi in regime di comunione di beni.

L'appello in Cassazione. In particolare il marito ha citato in giudizio la moglie esponendo di aver acquistato il 25 febbraio 1997, insieme alla coniuge, un appartamento in Roma che era stato intestato alla convenuta e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione in mancanza dell'indicazione specifica e analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente dal marito anche mediante l'acquisizione di un mutuo bancario.
E allora la sentenza precisa che l'immobile non poteva essere attribuito esclusivamente alla moglie (anche se formalmente intestataria del bene) dal momento che il marito aveva trovato le provviste per l'acquisto tramite un mutuo bancario. L'unico modo per rivendicare la proprietà esclusiva del bene era quella di dimostrare che l'acquisto fosse avvenuto con la vendita di uno dei beni fuori dalla comunione così come previsto dall'articolo 179, comma 2, lettera f) del codice civile. In questo caso la natura effettivamente personale del bene avrebbe determinato l'esclusione dalla comunione.

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