Civile

Concordato preventivo, il creditore anteriore può agire esecutivamente contro il garante dell'assuntore

Chi assume i debiti del creditore originario lo fa con effetto immediato

di Paola Rossi

Nel caso di proposta di concordato preventivo, il creditore anteriore può agire direttamente nei confronti dell'assuntore dei debiti e del suo garante. La Corte di cassazione con la sentenza n. 15553/2022 ha, infatti, accolto il ricorso di una dipendente dell'imprenditore in stato di insolvenza, la quale aveva agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni, in qualità di creditore privilegiato. I giudici di merito avevano, invece, accolto l'opposizione del garante del concordato preventivo, in corso di esecuzione, contro il precetto ottenuto dalla creditrice privilegiata sostenendo che non avesse diritto all'esecuzione individuale in base al disposto degli articoli 168 e 184 della legge fallimentare. La Cassazione afferma che la ricorrente, al contrario, poteva agire direttamente contro il garante dell'assuntore. E sconfessa il ragionamento dei giudici di merito che sostenevano l'obbligatorietà nei confronti del creditore anteriore (cioè prima della pubblicazione della proposta nel registro delle imprese) del concordato omologato fino alla sua completa esecuzione. L'ostacolo all'azione diretta del creditore anteriore sarebbe quello costituito dal vincolo di segregazione del patrimonio oggetto della proposta.

L'assunzione del debito da parte di un terzo prevista dal concordato omologato fa traslare in toto la posizione di debitore dall'imprenditore in difficoltà a chi ne ha assunto le obbligazioni verso i creditori. Tale effetto traslativo scatta anche nei confronti di chi sia garante dell'assuntore delle obbligazioni per effetto dell'esecuzione della proposta del concordato preventivo omologato. E il rapporto diretto tra creditore dell'originario debitore e il garante della corretta esecuzione del concordato preventivo scatta al momento dell'assunzione della garanzia.

Non poteva essere preclusa l'azione esecutiva individuale in ragione del fatto che la posizione della creditrice era oggetto del concordato, che ne aveva riconosciuto l'intero credito. Tra l'altro nel caso concreto si trattava di precetto relativo a un credito privilegiato, che per quanto possa essere oggetto di riduzione nell'ambito della procedura concorsuale, non esclude la possibile azione diretta ai fini di ottenerne l'esecuzione in via individuale.

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