Confermato il reato di violazione dei sigilli a chi assolto rientra nell’immobile non dissequestrato
La Cassazione opta per l’orientamento che ritiene necessario al fine della perdita di efficacia del sigillo il formale provvedimento di dissequestro del bene che comunque la persona assolta può domandare in sede di esecuzione
Commette il reato previsto dall’articolo 349 del Codice penale colui che assolto dall’imputazione di reato edilizio rimuova i sigilli apposti al manufatto abusivo prima che intervenga il provvedimento di dissequestro.
Ossia il sigillo che punta all’immutatio locis mantiene la sua efficacia in base al sequestro disposto - anche nel caso di quello probatorio - se il procedimento penale è ormai concluso.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 30906/2025 - ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna comminata per la violazione dei sigilli (reato contro la pubblica amministrazione). Inoltre, al ricorrente era stato contestato il reato nella forma aggravata dall’essere custode del bene. La Cassazione - anche contro il parere del procuratore generale che propendeva per l’annullamento senza rinvio - ha confermato la responsabilità penale ex articolo 349 del Cp del ricorrente che aveva rimosso i sigilli dopo l’assoluzione per prescrizione ma senza domandare al giudice dell’esecuzione il dissequestro dell’abuso edilizio inizialmente contestatogli. Il ricorrente rivendicava la propria buona fede e lamentava il vizio della sentenza di condanna che non aveva appunto valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo nella commissione del reato consistito nella fisica rimozione dei sigilli finalizzata a rifinire e utilizzare l’immobile con destinazione commerciale.
Il ricorso di fatto fa rilevare l’esistenza di elementi di conflitto in giurisprudenza sulla rilevanza del provvedimento di dissequestro al fine di affermare la definitiva perdita di efficacia dei sigilli apposti e rimossi senza attendere la concreta attività materiale di rimozione a opera dei soggetti delegati dal giudice.
Dalle conclusioni della sentenza emerge che è fuori discussione il permanere dell’efficacia dei sigilli se il bene non è dissequestrato mentre permangono legittimi dubbi nel caso in cui venuto meno il reato permanga formalmente il provvedimento di sequestro ormai privo della propria funzione giustificatrice.