Niente peculato se l’appropriazione di fondi pubblici avviene da un soggetto privato
Ai fini del peculato rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività svolta dall’agente, e non già il carattere pubblico della “pecunia”
Il liquidatore (non pubblico ufficiale) di un ente pubblico che si impossessa di somme di natura pubblica non può essere imputato del reato di peculato in quanto si tratta di un soggetto privo dello status soggettivo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. A puntualizzarlo la Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 30782/25.
La vicenda
Nel caso concreto un ente, di natura...