Penale

Il reato di dichiarazione infedele assorbe quello di truffa aggravata ai danni dello Stato

La specialità del reato tributario rispetto all’indebita percezione di erogazioni pubbliche o più genericamente di truffa ai danni dell’Erario impone per la perseguibilità in sede penale il superamento della soglia fissata

di Paola Rossi

Il reato tributario di dichiarazione infedele in cui siano stati riportati elementi passivi fittizi si pone in rapporto di specialità con il reato di truffa aggravata commessa ai danni dello Stato, ossia dell’Erario.

La Cassazione conferma che il reato sanzionato dall’articolo 3 del Dlgs 74/2000 è assorbente rispetto alla condotta comunque truffaldina finalizzata a ottenere un indebito vantaggio economico a carico delle risorse pubbliche. Questa l’affermazione di principio fatta dalla Cassazione penale con la sentenza n. 30540/2025.

Nel caso era poi stata annullata la misura cautelare del sequestro del denaro corrispondente al frutto del reato in quanto trattandosi di reato tributario il vantaggio ottenuto dalla contribuente con la presentazione di elementi falsi finalizzati a non pagare le reali tasse dovute a titolo di Irpef non risultava aver superato la soglia di rilevanza penale della condotta illecita.

Quindi a differenza della truffa aggravata che non scatta per il superamento di una determinata soglia di denaro pubblico sottratto od ottenuto con artifizi la misura non poteva più trovare giustificazione a fronte della riqualificazione del fatto come illecito al di sotto della soglia di penale rilevanza.

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