Penale

Impugnazioni cautelari, anche al Pm è concesso il deposito analogico fino al 31 dicembre 2025

In base al susseguirsi delle norme sul regime transitorio sussiste il doppio binario della modalità cartacea o della via telematica e non solo per le parti private

di Paola Rossi

La Corte di cassazione penale ha respinto - con la sentenza n. 30521/2025 - il ricorso che sosteneva l’illegittimità dell’impugnazione cautelare presentata dal pubblico ministero al Tribunale del riesame in quanto l’atto non era stato depositato in via telematica a norma dell’articolo 111 bis del Codice di procedura penale. Riteneva, il ricorrente che la circolare del ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 avesse chiarito che, dopo l’introduzione della norma con la riforma Cartabia solo la parte privata può opzionare tra deposito dell’atto di appello in forma telematica o analogica, mentre per le altre parti secondo il ricorrente vige la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico. Da cui sarebbe discesa l’inammissibilità dell’appello cautelare proposto dal Pm a partire dall’adozione del decreto ministeriale attuativo 217/2023.

Ma come chiarisce la Cassazione il ricorso non tiene conto del regime provvisorio sui casi in cui è ancora consentito il ricorso al deposito con le vecchie modalità cartacee. Infatti, l’articolo 111 bis del Cpp prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, ma il ricorso non tiene conto che il comma 5 dell’articolo 87 dello stesso Dlgs di riforma (150/2022) è stato modificato dal successivo Dl 162/2022, che ha regolato la tempistica di entrata in vigore di diverse delle novità introdotte tra cui la norma sul deposito telematico generalizzato, la cui efficacia è stata differita a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del Dlgs 150. Regolamento che è stato emanato con decreto Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217 e che, all’articolo 3 indicava gli uffici giudiziari e i tipi di atto per cui sussistevano ancora le modalità non telematiche di deposito. Successivamente il medesimo articolo 3 è stato sostituito dall’articolo 1 del Dm 206/2024 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). E alla luce della nuova modifica l’obbligo del deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del ministero della Giustizia ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2025, ma con le dovute eccezioni tra cui rientra la materia cautelare. Infatti, va detto in conclusione che per le impugnazioni cautelari è previsto il doppio binario di deposito - telematico e analogico - sino al 31 dicembre 2025.
Proprio il dettato letterale della circolare Giustizia del 26 gennaio 2023 aveva specificato il regime intertemporale di entrata in vigore dell’obbligo del deposito telematico degli atti del processo penale spiegando che fino alla scadenza del termine indicato dall’articolo 87 della Riforma “tutte” le parti processuali godranno dell’opzione del doppio binario senza alcuna specifica relativamente alle sole parti private. Da ciò discende la perdurante ultrattività della versione ante riforma dell’articolo 582, comma 1, del Cpp fino a tutto il 2025.

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