Penale

Sospensione condizionale, estinto anche il primo reato se la seconda pena rientrava nel beneficio

Respinto il ricorso del pubblico ministero che contestava l’estinzione del primo reato oggetto del beneficio di non esecuzione immediata della pena per chi rientra nel limite di cumulo dopo la seconda condanna

di Paola Rossi

Se la doppia concessione della sospensione condizionale della pena si conclude con esito positivo cioè senza commissione di un altro reato della stesso indole del primo non scatta solo l’estinzione della pena ma anche l’estinzione del reato,

Per tale motivo la Cassazione penale - con la sentenza n. 30482/2025 - ha rigettato il ricorso della parte pubblica contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato l’estinzione dei due reati per cui era stato condannato col beneficio della sospensione condizionale della pena l’imputato che aveva commesso la seconda condotta entro il quinquennio dalla prima la cui somma delle pene rientrava nel limite di cumulo previsto dall’ultimo comma dell’articolo 164 del Codice penale.

Secondo il pubblico ministero la vicenda - ossia la commissione di un secondo reato nel quinquennio - avrebbe impedito nonostante la non esecuzione di entrambe le pene comminate di dichiarare estinto il primo reato.

Nel caso concreto in realtà difetta la cognizione della precedente pena sospesa per quanto non risultasse poi in effetti superato il limite di cumulo per godere due volte del beneficio relativo alla non esecuzione della pena, considerando addirittura lo stato di incensuratezza dell’imputato. Mentre lo stesso giudice nell’adottare la decisione impugnata aveva dato rilevanza a un unico precedente, peraltro relativo a diversa fattispecie, perché riguardante una sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 del Cpp e affermava la coesistenza delle cause di estinzione di cui agli articoli 167 del Cp e 445 del Cpp rispettivamente regolanti l’estinzione per la mancata commissione nel quinquennio di altro reato della medesima indole.

Ciò che in effetti non si era verificato nel caso concreto dove la seconda fattispecie condannata non era della stessa natura della prima. Ma il ricorrente sosteneva che la soluzione favorevole al condannato adottata dall’ordinanza impugnata determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno commesso un reato entro i cinque anni dall’irrevocabilità della prima sentenza, ma non hanno ottenuto, con la seconda sentenza, la sospensione condizionale per una prognosi non favorevole.

Afferma, in conclusione, la Corte che in sede esecutiva - anche dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l’estinzione del reato ex articolo 445 del Cpp - il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato in base al regime della sospensione condizionale della pena in caso di buon esito del beneficio concesso.

Sul punto la Cassazione ribadisce che l’estinzione del reato si verifica qualora la commissione del nuovo reato non dia causa alla revoca del beneficio perché una nuova sospensione condizionale è stata applicata a norma dell’articolo 164, ultimo comma, del Cp, che consente il cumulo entro il limite fissato di due anni.

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