Penale

Patrocinio infedele, non è reato la condotta illecita dell’avvocato al di fuori del processo

La previa instaurazione di un procedimento è elemento costitutivo del delitto che non è imputabile al professionista inerte che si trattiene l’acconto sul compenso

di Paola Rossi

L’avvocato che resti inerte dopo aver ricevuto mandato ad agire in giudizio non commette reato di patrocinio infedele in quanto la sua condotta per essere penalmente rilevante deve compiersi dinanzi all’autorità giudiziaria. Quindi, all’interno del processo. In assenza della pendenza di un procedimento non c’è il reato anche se l’avvocato abbia già incassato l’acconto sul compenso. E quest’ultima circostanza non integra il reato di truffa per il solo mantenimento presso di sè dell’anticipo, in mancanza di artifici e raggiri messi in atto nei confronti dei clienti non assistiti con la dovuta professionalità.

Per tali motivi la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 30567/2025 - ha accolto con annullamento senza rinvio il ricorso dell’avvocato contro la conferma della sua responsabilità per infedele patrocinio, esclusa invece perché il fatto non sussiste. Mentre per quanto attiene al reato di truffa questo era stato già escluso dalla Corte di appello in riforma della decisione di primo grado.

Il ricorrente aveva ricevuto mandato a proporre diverse azioni in materia civile e amministrativa ed era stato accusato dalle parti civili di non aver azionato alcun procedimento o di aver lasciato prescrivere i loro diritti con azioni tardive. La responsabilità penale del professionista non poteva però essere ritenuta esistente in quanto il reato contestato di patrocinio infedele ha tra i propri elementi costitutivi quello della previa instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. È di conseguenza irrilevante ai fini penali l’attività preliminare all’inizio di un procedimento in cui il difensore è parte o a esso estranea in quanto connessa a fase non contenziosa.

In conclusione, ai fini del reato di patrocinio infedele va dato rilievo alla condotta del patrocinatore contraria ai suoi doveri professionali che arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata), ma dinanzi all’autorità giudiziaria (rectius, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale).

La sentenza di legittimità, escluso il reato, accoglie anche il motivo sull’insussistenza del danno. In quanto anche quest’ultimo è presupposto del reato, in base al principio consolidato secondo cui il delitto di patrocinio infedele non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione.

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