Amministrativo

Consiglio di Stato e Tar: le principali decisioni della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia amministrativa nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 3 settembre 2021

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana il Consiglio di Stato si sofferma in tema di: rapporti tra farmacie e dispensari farmaceutici; accreditamento sanitario e tetti di spesa retroattivi; titoli edilizi e tutela dei terzi; allocazione dei ripetitori telefonici; di punteggio numerico nei concorsi pubblici.
A loro volta i Tar trattano i trema dell'immigrazione, della tutela dei beni culturali e della natura giuridica delle convenzioni urbanistiche.




GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - I PRINCIPI IN SINTESI

DISPENSARIO FARMACEUTICO
Tar Roma, sezione II bis, 1 settembre 2021, n. 9471
Secondo il G.A. capitolino deve escludersi che tra Comune e privato, in materia di convenzioni urbanistiche, si instauri un vincolo di sinallagmaticità.
In tale sistema, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate) beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 10 L. n. 10/1977 e, conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che in queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione.
Di conseguenza l'assenza di un vincolo di sinallagmaticità conduce ad escludere la violazione dell'art. 1418 c.c..

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IL MASSIMARIO

Servizio farmaceutico – Dispensario farmaceutico – Istituzione (Legge 8 marzo 1968, n. 221, art. 1)
Il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Esso ha in dotazione medicinali esclusivamente di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati ed è un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante (art. 1 L. n. 221/1968). La sua istituzione risponde ad una logica diversa da quella valida per le farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione.
Tar Roma, sezione II bis, 1 settembre 2021, n. 9471

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©