Costituzione di parte civile, alle S.U. il termine di prescrizione
La terza sezione civile, ordinanza n. 25463/2025, ha posto la questione se debbano applicarsi soltanto le regole civilistiche o se rilevino anche le cause penalistiche previste dagli artt. 159 e 160
Qual è il termine di prescrizione per l’azione civile esercitata nel processo penale? Una questione cruciale, che incide direttamente sui diritti delle vittime e sulle difese degli imputati, approda alle Sezioni Unite. La Terza sezione civile, a seguito di pronunce contrastanti, ha infatti rimesso al Massimo consesso la questione “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile”.
L’ordinanza interlocutoria n. 25463/2025, dunque pone una questione di “massima importanza” che ha riguardo agli effetti della costituzione di parte civile: se, ai fini della tempestività, debbano applicarsi soltanto le regole civilistiche in materia di sospensione e interruzione della prescrizione (artt. 2943 e 2944 c.c.), oppure se rilevino anche le cause penalistiche previste dagli artt. 159 e 160 c.p. Si tratta di una questione, prosegue la decisione, che “presenta non pochi aspetti controversi” su cui la giurisprudenza di legittimità “non si è espressa in maniera chiara e univoca”.
Per la Cassazione civile operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze tra le due discipline. Il che vale a evidenziare che, «fatti salvi l’applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l’effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito considerato la legge come reato rimane disciplinato per il resto delle ordinarie regole civilistiche a cominciare dagli articoli 2934 e 2935 cod.civ.».
Per la Cassazione penale ai fini dell’accertamento della tempestività dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale non solo si tiene conto del più lungo termine di prescrizione per l’estinzione del reato, ma si applicando anche le cause di sospensione e di interruzione di cui agli artt. 159 e 160 cod.pen.
«Non c’è una via di mezzo – si legge nella ordinanza -: cioè l’esercizio dell’azione civile risarcitoria innestata nel giudizio penale non può essere diversamente accertato, ai fini degli effetti interruttivi sul termine di prescrizione del credito risarcitorio, secondo che a decidere su di essa debba essere il giudice penale o quello civile (s’intende che si parla del giudizio di rinvio ex art. 622 cod.proc.civ. ove l’azione civile eventualmente trasmigri).”.
“Una volta innestata nel giudizio penale l’azione civile risarcitoria o è interruttiva del termine di prescrizione oppure non lo è e se lo è – eccezion fatta per ipotesi particolari, quali la revoca della costituzione civile – lo è in via permanente, cioè – ai fini che qui interessano – fino all’irrevocabilità della sentenza penale, cioè fino alla sentenza con cui la Corte di cassazione penale rinvia al giudice civile ex art. 622 cod.proc.pen.”
Per la terza sezione tuttavia “nessuno degli orientamenti evocati convince appieno e soprattutto nessuno è tale da offrire una risposta univoca alla questione posta dal ricorso qui scrutinato”.
Saranno dunque le Sezioni Unite a dirimere un contrasto che tocca l’effettività della tutela risarcitoria.