Responsabilità

Danni morali ai condomini rimasti senza gas

Riconosciuta la responsabilità del fornitore che ha sospeso arbitrariamente la somministrazione

di Selene Pascasi

Sì al danno esistenziale e alla vita di relazione per chi è costretto a restare troppo tempo senza gas, «bisogno della vita» costituzionalmente garantito. La prolungata sospensione del servizio, difatti, oltre a costituire inadempimento contrattuale, provoca nell’utente turbamenti e disagi psichici che la società erogatrice deve risarcire. Lo afferma il Tribunale di Napoli con la sentenza 305 dell’11 gennaio 2023.

A citare un fornitore sono due condòmini rimasti senza gas per quasi un anno. La Spa, contestano, aveva arbitrariamente sospeso la somministrazione nonostante i loro impianti fossero in piena regola. La ditta ribatte: i tecnici chiamati per una verifica nel palazzo avevano riscontrato malfunzionamenti all’impianto comune dovuti all’abusivismo di alcune unità e, per prudenza, avevano sospeso l’intera fornitura. In ogni caso, regolarizzata la situazione, avrebbero riattivato subito il servizio.

Il Tribunale condanna la società al risarcimento dei danni morali ma nega, per mancanza di prove, il ristoro dei danni patrimoniali. Sul versante contrattuale, marca, spetta al debitore provare di aver tenuto fede agli impegni assunti e, nella vicenda, la società non aveva dimostrato l’inevitabilità della scelta di interrompere in maniera indistinta la somministrazione. Le presunte ragioni di sicurezza, insomma, non giustificavano la sospensione globale del gas suggerendone, invece, una mirata per le utenze non a norma. Era evidente, allora, che la compagnia – penalizzando tutti gli alloggi, pur avendo riscontrato vizi unicamente in alcuni – aveva violato, peraltro per un lasso temporale non indifferente, i doveri contrattuali.

Il danno patrimoniale, tuttavia, non poteva essere rimborsato perché mancavano documenti che attestassero con precisione i costi affrontati dagli attori per munirsi di energia sostitutiva o per coprire il maggior consumo elettrico. Erano fondate, invece, le richieste di ristoro del danno morale, visti i disagi quotidiani, i fastidi prolungati e il trasferimento forzato degli utenti in altre abitazioni.

D’altro canto, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 26972/2008, il danno non patrimoniale può scattare anche a seguito di un inadempimento contrattuale, sempre che risulti leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e che la condotta del danneggiante superi una certa soglia di gravità. Ebbene, nel caso esaminato, il blocco del gas per quasi un anno aveva cagionato rilevanti danni esistenziali e alla vita di relazione dei consumatori in regola, colpiti da seri turbamenti psichici. E impedire l’uso di un «bisogno della vita» come il gas non è condotta di poco conto. Inevitabile, allora, la decisione del Tribunale di Napoli di condannare la società fornitrice al ristoro dei danni non patrimoniali.

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