Per escludere la responsabilità civile per danni da emotrasfusioni di sangue infetto, il giudice di merito che intende discostarsi dalla perizia deve esplicitare un percorso logico-giuridico trasparente, sorretto da corretti criteri tecnico-scientifici, e valutare le concause alla luce del principio della prevalenza probabilistica. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 22388 del 4 agosto 2025, ha sottolineato i principi relativi a nesso causale e dovere di motivazione del giudice di merito...
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