Terzo trasportato, azione diretta contro il vettore a prescindere dalle responsabilità
La Cassazione, ordinanza n. 25033 depositata oggi, ha ribadito la validità del principio anche nel caso di responsabilità dell’altro veicolo immatricolato e assicurato all’estero
“Vulneratus ante omnia reficiendus”. Il brocardo latino sintetizza con estrema chiarezza il principio per cui il terzo trasportato, considerato soggetto debole, per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, è legittimato ad agire direttamente (ex art. 141 Cod. ass ) nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, senza dover attendere gli esiti delle indagini su chi sia il vero responsabile; fatto solo salvo il “caso fortuito”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25033 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna che aveva riportato delle lesioni, refertate in Pronto soccorso, a seguito di uno scontro nella città di Roma con un veicolo assicurato presso una compagnia straniera.
Al contrario, il Tribunale, adito in appello, aveva rigettato la domanda proposta in via diretta affermando che si sarebbe dovuta promuovere l’azione, ai sensi dell’art. 126 cod. ass., nei confronti dell’Ufficio centrale italiano (UCI) e del responsabile civile proprietario dell’autovettura con targa straniera, considerata l’affermazione dell’attrice per cui la responsabilità esclusiva era del conducente di quest’ultima.
La Cassazione ha però bocciato tale ricostruzione. L’azione ex art. 141 cod. ass., salvo il limite del caso fortuito, spiega la decisione, prescinde infatti dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. È stato infatti composto in questo senso dalle Sezioni unite (n. 35318/2022) il precedente contrasto interpretativo sulla nozione di “caso fortuito”.
Secondo un primo orientamento (nn. 4147 e 4147 del 2019), infatti, nel caso fortuito rientrava anche la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell’azione diretta del terzo trasportato; un secondo indirizzo invece (n. 17963/2021) aveva sostenuto la tesi contraria. Le SU, come visto, hanno puntualizzato che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141, “riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
All’applicazione della norma, inoltre, non osta neppure la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all’estero, “atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il ‘rischio di causa’ dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.
La Terza sezione civile (n. 1161/2020 e 12172/2023) aveva infatti già affermato che: “la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.
Sarà ora il tribunale di Roma, in sede di rinvio, a dover procedere con un nuovo giudizio sulla base dei principi affermati dalla Suprema corte.