Diffamazione: il diritto di critica deve essere supportato da un fatto "vero"
In tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenza della Cedu, tra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanza l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Così la sezione V penale della Cassazione con la sentenza 18 febbraio 2019 n. 7340. Piuttosto, i limiti immanente della critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione.
È costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di diffamazione, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono:
a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; mentre, qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell'articolo 59 del codice penale, presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli;
b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
c) la continenza, che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona (sezione V, 26 giugno 2013, Maniaci).
Di rilievo quindi l'affermazione in forza della quale la critica deve pur sempre esercitarsi su un fatto "vero": anche nell'esercizio del diritto di critica, quindi, deve essere rispettato il requisito della verità, con riferimento non al contenuto valutativo della critica, ma al suo presupposto fattuale. Vale a dire che, una volta riferito un fatto (un avvenimento, una condotta, un'opinione, ecc.) nei suoi esatti termini (almeno in quelli che appaiano, all'esito di un diligente accertamento, al momento in cui la notizia viene diffusa), il giornalista (come qualsiasi cittadino) è poi libero di sottoporlo a valutazione e critica, ben potendo essere la critica aspra, corrosiva, distruttiva, radicale e impietosa, sempre, si intende, che ricorrano gli ulteriori requisiti della rilevanza sociale e della continenza espressiva. In altre parole, la rispondenza al vero del fatto criticato costituisce il presupposto sul quale l'attività di critica si innesta, per l'ovvio motivo in base al quale criticare un fatto non vero, non solo costituisce un inescusabile danno nei confronti del soggetto cui ingiustamente si attribuisce un comportamento non tenuto, ma integra anche gli estremi della "falsa comunicazione" nei confronti dei destinatari della notizia di critica-cronaca, che, dunque, vedono, di riflesso, frustrato il loro diritto di essere correttamente informati.
Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 18 febbraio 2019 n. 7340