Diritto d’autore, la biblioteca non può prestare più copie di uno stesso e-book
Via libera all'equiparazione dell'e-book ai libri cartacei nei casi di prestiti da parte di biblioteche pubbliche. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata ieri nella causa C-174/15, che ha attirato gli interventi di ben otto Stati inclusa l'Italia, dice sì all'applicazione della direttiva 2006/115/Ce sul diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale anche nei casi in cui una biblioteca pubblica proceda al prestito di libri digitali con il sistema “one copy, one user”.
A rivolgersi a Lussemburgo, il Tribunale dell'Aja (Paesi Bassi) che era stato investito di un ricorso dell'associazione delle biblioteche pubbliche olandesi secondo la quale l'esclusione dal regime di prestito pubblico dei libri elettronici portava a una violazione delle regole Ue e del diritto esclusivo di prestito. Le biblioteche prestavano i libri versando una somma forfettaria alla Fondazione che ha il compito, su mandato del Ministro della giustizia, di percepire gli importi dovuti agli autori. Sulla base di un progetto di legge interno il prestito dei libri elettronici non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva. La Fondazione, dal canto suo, ritenendo non applicabile l'atto Ue, aveva proceduto a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti d'autore.
Prima ed essenziale questione, è se il prestito di libri digitali rientri nel campo della direttiva 2006/115. La Corte è chiara nell'ammettere questa possibilità tenendo conto che il libro digitale è un equivalente moderno dei libri cartacei e che l'articolo 1 della direttiva non si riferisce solo a opere con supporto materiale. Di conseguenza, nel campo di applicazione della direttiva possono rientrare i libri digitali scaricabili con un codice numerico fornito dalla biblioteca. Nessun motivo decisivo, per Lussemburgo, per escludere, in ogni circostanza, oggetti intangibili e copie numeriche dall'ambito della direttiva. Una conferma in questo senso – precisano gli eurogiudici – arriva anche dal considerando n. 4 della direttiva in base al quale “il diritto d'autore deve adattarsi alle realtà economiche nuove, così come alle nuove forme di utilizzo”. D'altra parte, un'esclusione completa avrebbe effetti negativi sul principio generale che è alla base della direttiva ossia garantire un livello elevato di protezione in favore degli autori. Resta da vedere se sia applicabile la deroga al diritto esclusivo di prestito, concessa alle istituzioni pubbliche, “a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito”. Anche in questo caso, gli eurogiudici ammettono l'equiparazione tra libri cartacei e ebook accessibili attraverso un codice numerico, tenendo conto che l'obiettivo e il risultato sono identici sia nel caso di prestito al pubblico di opere cartacee sia di libri digitali. Detto questo, però, l'eccezione fissata nell'atto Ue nei casi di prestito pubblico non può essere applicata se la copia del libro elettronico è ottenuta da una fonte illegale. E' vero che l'articolo 6 della direttiva, nell'occuparsi dell'eccezione del prestito pubblico, non fa riferimento alla provenienza, ma questo è implicito considerando che tra gli obiettivi della direttiva vi è la lotta alla pirateria. E certo l'atto Ue non vuole favorire la circolazione di opere contraffatte.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 10 novembre 2016 sul caso C-174/15