È concorrenza sleale diffondere notizie vere ma parziali e fuorvianti
Il Tribunale di Milano ha chiarito che la divulgazione deve essere completa
La diffusione di notizie ed apprezzamenti negativi sull’attività imprenditoriale altrui, che siano idonee a pregiudicarne la reputazione sul mercato o, comunque, a minare la fiducia di cui l’impresa gode presso clienti, fornitori, e, in generale, i consumatori, integra l’illecito di concorrenza sleale per denigrazione prevista dall’articolo 2598, n. 2 del Codice civile. Ciò accade quando le notizie e gli apprezzamenti non sono veritieri o quando, pur essendo veritieri, sono formulati in maniera tendenziosa...





