Penale

Ergastolo ostativo, dalla riforma sì al permesso premio anche senza intimo pentimento e ammissione di colpa

Ciò che rileva è il taglio dei legami col crimine organizzato e l'assenza del rischio della loro ricostituzione

di Paola Rossi

La concessione del beneficio di un permesso premio al detenuto condannato all'ergastolo ostativo - in assenza di collaborazione con la giustizia - è possibile incentrando il giudizio sull'accertamento dell'avvenuta rescissione dei legami con l'associazione criminale di stampo mafioso e sull'insussistenza di un possibile ripristino degli stessi.

Chiarisce la Cassazione penale - con la sentenza n. 23556/2023 - che il presupposto della concessione del beneficio penitenziario è l'acclarata intrapresa di un percorso di recupero. E non - come avevano ritenuto i giudici di sorveglianza, negando il permesso - l'intimo pentimento del condannato e la sua ammissione di responsabilità.

Infatti, nel caso in esame , il condannato appartenente alla 'ndrangheta non aveva mai ammesso la propria responsabilità dichiarandosi ancora oggi innocente. La decisione negativa dei giudici di sorveglianza pone invece l'accento su un'intima emenda che riteneva di non poter accertare per la perdurante proclamazione di innocenza del detenuto a fronte dell'accertata responsabilità penale per gravissimi reati, tra cui tre omicidi.

Ma proprio alla luce della riforma Cartabia e del decreto legge varato a dicembre dall'attuale Governo in adeguamento all'ordinanza della Consulta che aveva sollecitato la riforma nel senso di rimuovere l'ostacolo insormontabile della mancata collaborazione ai fini della fruizione di benefici penitenziari i giudici di sorveglianza devono oggi solo acclarare la non perdurante pericolosità del soggetto richiedente. Non rileva quindi il ragionamento dei giudici che hanno adottato la decisione negativa ora annnullata con rinvio secondo cui se è vero che l'ergastolano condannato per uno dei reati ostativi gode del diritto al silenzio e alla speranza è pur vero che non può contemporaneamente rifiutare la risposta punitiva dello Stato contro reati gravissimi con la conseguenza di soggiacere anche al diniego dei benefici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©